Utilizzabilità in giudizio degli screenshot come fonte di prova (Cass. pen., sez. V, dep. 24 giugno 2022, n. 24600).

Utilizzabilità in giudizio degli screenshot avvallata dalla Suprema Corte, Sezione penale.

“Sono da ritenersi utilizzabili i messaggi fotografati dallo schermo di un cellulare, in quanto non è posto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto – costituito appunto da uno schermo sul quale sia visibile un testo o un’immagine – non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto”.

La vicenda oggetto di esame trae origine dall’imputazione di diffamazione a mezzo stampa, in particolare a mezzo del social network Facebook.

La Corte d’Appello confermava la responsabilità penale di tre sportive che avevano accusato, tramite una chat di Facebook, la giudice della gara di favorire le sportive da lei allenate e un membro del consiglio nazionale della federazione di riferimento di fare i suoi interessi personali nelle scelte economiche riguardanti la stessa federazione. I messaggi erano poi stati fotografati tramite alcuni screenshot da parte di altre atlete che partecipavano alla chat ed erano stati portati alla conoscenza dei diretti interessati.

Una delle imputate ricorre in Cassazione, lamentando l’inutilizzabilità delle conversazioni della chat riprodotte dagli screenshot.

La censura non è fondata.

E’ pacifica l’utilizzabilità in giudizio dei messaggi fotografati dallo schermo di un cellulare, in quanto «non è posto alcun adempimento specifico per il compimento di tale attività, che consiste nella realizzazione di una fotografia che si caratterizza soltanto per il suo oggetto – costituito appunto da uno schermo sul quale sia visibile un testo o un’immagine – non essendovi alcuna differenza tra una tale fotografia e quella di qualsiasi altro oggetto» (Cass. n. 8332/2019).

Conseguentemente, non costituisce intercettazioni la documentazione di comunicazioni avvenute sulla chat di un social network, anche se estratte senza l’autorizzazione degli altri utenti,  a mezzo screenshot da parte di uno dei soggetti che sia ammesso ad assistervi, dunque legittimato a parteciparvi attivamente o anche ad assistere passivamente, “costituendo forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore o l’autorità giudiziaria può disporre legittimamente, ai fini del processo […]”.

Per tali ragioni il ricorso viene dichiarato inammissibile.

Avv. Emanuela Foligno

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