La sofferenza soggettiva che degenera in patologia è risarcibile come danno biologico (Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2023, n. 6443).
Nella decisione a commento la Suprema Corte ribadisce che non è lecita la liquidazione del danno morale se la sofferenza soggettiva è già risarcita sotto forma di danno biologico.
La vicenda trae origine dall’azione intrapresa dalla danneggiata rimasta coinvolta in un sinistro stradale.
Il Tribunale liquidava in favore della donna il danno biologico nella misura del 7% e il danno morale, a fronte di una CTU che accertava la compromissione funzionale della caviglia nella misura del 3-4%, e un ulteriore pregiudizio psicologico da stress emotivo nella misura del 3-4%.
Nel giudizio di appello il danno morale veniva, invece, ricondotto alla sofferenza da stress emotivo e il danno biologico veniva valutato nella misura del 4%.
Il ricorso in Cassazione
La danneggiata ricorre in Cassazione lamentando ultrapetizione considerato che il gravame investiva solo la liquidazione del danno morale e non il danno biologico.
Secondo la Suprema Corte ha errato il Giudice di appello a ridurre la misura del danno biologico che non era stato contestato e su cui si era, pertanto, formato il giudicato interno.
Corretta, invece, la defalcazione del danno morale.
Il CTU accertava la limitazione nella funzionalità della caviglia, valutata quale danno biologico nella misura del 3-4%; una lesione psichica, correlata al decesso nel medesimo sinistro di una cara amica, da cui era derivata un modesto stato di ansia valutato in ulteriori 3-4 punti percentuali.
Danno biologico e danno morale
Ebbene, la riconduzione al danno biologico del danno morale è errata in considerazione del fatto che il danno morale per la sofferenza soggettiva era sfociata in uno stato di ansia, come accertato dal CTU.
Nel momento in cui la sofferenza soggettiva degenera e diviene accertabile dal punto di vista Medico-legale, non è corretto discorrere di danno morale, bensì di vero e proprio danno biologico.
Il danneggiato può dimostrare l’eventuale compresenza di conseguenze dannose concretamente rilevabili sui diversi piani del danno morale e del danno biologico, ma è suo onere fornire la prova rigorosa sia della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), che dell’effettiva compresenza di compromissione emotivo-affettiva e degenerazione patologica.
Dal punto di vista probatorio, segnalano gli Ermellini, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità corrisponderà un maggior rigore nell’allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del danno morale.
Avv. Emanuela Foligno
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