La paziente addebita all’Ospedale la lesione del nervo ileo-ipogastrico e la mancanza di corretta informazione ricevuta prima dell’intervento: il Tribunale riconosce il danno biologico, il danno morale e rigetta il danno estetico (Tribunale Roma, Sentenza n. 16485/2023 pubblicata il 14/11/2023).
I fatti
I congiunti del paziente citano a giudizio l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea di Roma deducendo che la paziente, all’epoca di 61 anni, veniva ricoverata il 9 marzo 2011, ove frettolosamente e senza alcuna spiegazione/informazione le veniva sottoposto da parte del personale sanitario ivi operante un generico modulo prestampato di pretesa “informazione e consenso all’atto medico” inerente all’opportunità di eseguire intervento chirurgico di ernio plastica inguinale destra.
Tuttavia, la paziente non veniva sottoposta ad alcun intervento chirurgico e veniva dimessa il 15 marzo 2011 con indicazione che sarebbe stata chiamata per il suddetto intervento chirurgico. Solo in data 7 febbraio 2013, la donna veniva sottoposta all’intervento, sempre in assenza di consenso informato/informazioni, di “ernioplastica inguinale”.
Un intervento riparativo dopo 3 mesi
Secondo la tesi degli attori, l’intervento sarebbe stato eseguito con errata tecnica chirurgica praticata dai sanitari all’interno dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma, oltre che procrastinato colpevolmente per oltre due anni e causava una precoce recidiva già tre mesi dopo. Da tale errata tecnica operatoria sarebbe derivato un danno al nervo ileo-ipogastrico che, successivamente, necessitava di altro trattamento chirurgico avvenuto in data 30 maggio 2013.
Nel corso dell’intervento di maggio 2013, il Medico riscontrava il “parziale cedimento della porzione prossimale della recente plicatura sulla fascia trasversalis, nonché la presenza di incarceramento del nervo ileoipogastrico nel contesto di tessuto flogistico-cicatriziale” e, dopo aver confezionato una nuova plicatura della fascia trasversalis, decideva di sezionare chirurgicamente il nervo ileoipogastrico che era rimasto incarcerato nel contesto del tessuto cicatriziale del precedente atto operatorio del 7 febbraio 2013.
La vicenda giudiziaria
Il Giudice dispone CTU Medico-legale e invita l’Azienda Ospedaliera a formulare una proposta conciliativa che, tuttavia, viene respinta dalla paziente.
La CTU espletata ha accertato un danno permanente consequenziale all’errato intervento del febbraio 2013 nella misura del 5-6%, dichiarava altresì correttamente acquisito il consenso informato, “atteso l’ampio e specifico contenuto del documento sottoscritto in data 09/03/2011 da parte attrice”.
Ebbene, la CTU ha accertato che la parte attrice non ha subito i gravi danni lamentati con la domanda giudiziaria che quantificava il risarcimento in euro 513.681,75. Nello specifico, il Consulente ha specificato “Non sussistono errori di diagnosi”; che “Il trattamento prescelto è risolutivo e non ha concrete alternative; che “Il trattamento era astrattamente adeguato in presenza di diagnosi corretta”; che “Il trattamento per come effettuato ha dato esito a complicazione”.
Sul punto ha precisato che, dall’esame dell’atto operatorio originario e dal successivo, non è possibile dedurre le cause che hanno determinato la recidiva erniaria e l’incarceramento del nervo della complicazione, trattata con ulteriore intervento chirurgico e trattamenti locali con buoni risultati. Ha altresì precisato che non sussiste danno estetico, né limitazione alla capacità lavorativa.
Riassumendo, dal primo intervento la paziente ha subito una complicanza, secondo il CTU, prevedibile ed evitabile, ma non da ritenersi conseguenza di un errore nell’esecuzione dell’intervento, né una conseguenza del ritardo con il quale, secondo parte attrice, sarebbe stata operata.
Il Tribunale liquida il danno attraverso le tabelle romane, addivenendo alla somma di euro 3.974,75. Tuttavia, considerato che la paziente si è dovuta sottoporre ad un secondo intervento, che comunque ha dato buoni risultati, tale somma viene personalizzata nella misura finale di euro 5.000,00. Ad essa viene aggiunto il danno morale e l’inabilità temporanea e parziale, il tutto complessivamente per la somma di euro 14.624,50.
Tuttavia, considerato che la paziente ha ingiustificatamente rifiutato anche la seconda proposta conciliativa di euro 15.000,00 e tenuto conto della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite vengono compensate tra le parti e poste a carico di parte attrice, interamente le spese di CTU.
Le osservazioni dell’avv. Foligno
Vi sono, a parere di chi scrive, due errori nella decisione a commento.
Il primo riguarda l’applicazione delle Tabelle di Roma, in luogo di quelle di Milano, di cui viene omessa integralmente la spiegazione.
Il secondo riguarda la incongrua valutazione del rifiuto di parte attrice alla proposta conciliativa formulata dall’Ospedale (prima di euro diecimila e, successivamente, di euro quindicimila). Sebbene, pare di capire dalla sentenza esaminata, non fosse una proposta ex art. 185 bis c.p.c., la parte andava comunque condannata al pagamento delle spese. La decisa “compensazione” giustificherebbe, invero, solo l’eccessivo quantum domandato (oltre cinquecentomila euro). Ne consegue che non è stato valorizzato correttamente il rifiuto della paziente alla proposta conciliativa, anche perché l’importo liquidato a titolo di danno dal Tribunale è inferiore a euro quindicimila, e la condanna alle spese integrali di CTU è una magra consolazione per l’Ospedale che deve interamente pagarsi le spese di lite, nonostante il comportamento processuale corretto e conciliante.
Avv. Emanuela Foligno





