La proprietaria del cane viene condannata per lesioni personali perché il guinzaglio del suo cane era troppo lungo, rispetto alle caratteristiche del cane, sì da consentirgli di mordere una persona.
La condanna penale della proprietaria del cane viene confermata anche dalla Cassazione che dichiara inammissibile il ricorso.
I fatti
Un cane di razza Akita, mentre era a spasso con la padrona, ha aggredito un passante mordendolo al braccio. La vittima ha riportato una ferita all’avambraccio giudicata guaribile in 15 giorni. Il cane era tenuto al guinzaglio lungo circa un metro e mezzo e non indossava la museruola.
La vicenda giudiziaria
Il Giudice di Pace di Velletri, con sentenza dell’8 marzo 2023, condannava la proprietaria del cane di razza Akita per il reato di cui all’art. 590 c.p., (lesioni personali), alla pena di Euro 500,00 di multa.
La donna è stata ritenuta colposamente responsabile in quanto, essendo proprietaria del cane di grossa taglia, aveva cagionato al passante lesioni personali a un passante.
L’addebito di colpa è stato individuato perché la donna ha omesso di adottare, ai sensi dell’art. 672 c.p., le dovute cautele nella custodia del cane che, con guinzaglio lungo circa un metro e mezzo e senza museruola (tenuta al braccio della imputata), si era avventato contro il passante morsicandolo al braccio.
Il ricorso in Cassazione
Avverso la sentenza di condanna la donna ha proposto ricorso in Cassazione. Lamenta, in sostanza, che la responsabilità del proprietario dell’animale può essere affermata ove sia accertata la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p., e deduce che nessuna colpa le sarebbe addebitabile in quanto l’evento lesivo dovrebbe essere ricondotto al comportamento imprudente della vittima.
Sempre secondo la tesi della donna, le condotte punibili ascrivibili al proprietario del cane, ai sensi dell’art. 672 c.p., si sostanziano: 1) nel lasciare libero l’animale ritenuto pericoloso; 2) nel custodire l’animale senza le dovute cautele; 3) nell’affidare l’animale ad una persona inesperta. Nel caso concreto non poteva essere addebitata alcuna delle predette condotte.
Le responsabilità del padrone del cane
La Suprema Corte non ritiene ammissibili le censure in quanto non si confrontano con il percorso argomentavo del Giudice di merito, il quale aveva argomentato che il proprietario del cane, o chi ne fa le veci, non è esonerato da responsabilità con l’uso del semplice guinzaglio, perché non si può escludere che l’animale possa ugualmente aggredire o mordere se non condotto correttamente al fianco del padrone.
Posto che il guinzaglio, per legge, non può superare la lunghezza di 1.5 metri, e che sono vietati i guinzagli in estensione, nel caso qui in analisi la dinamica, ed in particolare il fatto che il cane fosse saltato per ben due volte sulla persona offesa, nonostante l’imputata avesse cercato di tirarlo a sé con il guinzaglio, valeva a dimostrare che la donna non era stata in grado di gestirlo e custodirlo in modo che non arrecasse danno a terzi.
Il guinzaglio troppo lungo è sorveglianza inadeguata del cane
Proprio in ragione della “inadeguatezza” della proprietaria di trattenere il cane, sarebbe stato suo onere assicurare l’animale, per natura portato anche a reazioni istintuali improvvise, con un guinzaglio più corto, affinché non potesse sfuggirle, ovvero fargli calzare la museruola.
Per tali ragioni, la condanna irrogata dai Giudici di merito è corretta (a prescindere dal fatto che la lunghezza del guinzaglio utilizzato dalla donna fosse quella stabilita dalla legge), perché è fondata sulla mancata adozione da parte della proprietaria delle doverose cautele, ed è conforme ai principi di diritto afferenti alla responsabilità colposa collegata al danno cagionato da animale in custodia.
Per la esatta individuazione di tal obblighi, la Suprema Corte rimanda ai principi giurisprudenziali secondo cui “la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni causate a terzi dall’animale stesso, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri, stabiliti in tema di obblighi di custodia, dall’art. 672 c.p., nonostante l’intervenuta abrogazione di detto articolo“. Difatti, secondo tale norma “la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane, discendente anche dalle ordinanze del Ministero della Salute del 3 marzo 2009 e del 6 agosto 2013, impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi “.
La giurisprudenza richiamata dalla S.C. (tra cui n. 31874/2019 e 6393/2012), chiarisce che la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici, quali il cane, che, in date circostanze, possono divenire pericolosi.
Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante.
Il fatto che la vittima si fosse avvicinata al cane non interrompe il nesso causale fra la condotta colposa della proprietaria e l’evento. Anche sotto questo profilo la decisione dei Giudici di merito è corretta. Nei reati omissivi impropri, infatti, l’effetto interruttivo del nesso causale può essere ravvisato solo a fronte di circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante è chiamato a governare.
Avv. Emanuela Foligno






