Pregiudizio del rapporto parentale derivante da responsabilità civile automobilistica (Cassazione civile, sez. VI, dep. 24/06/2022, n.20388).

Pregiudizio del rapporto parentale derivante dalla R.C.A. è ciò che viene contestato riguardo alla nascita della figlia due mesi dopo il sinistro stradale.

Le attrici (madre e figlia) citano a giudizio il responsabile del sinistro e l’Assicurazione chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni patiti iure proprio in conseguenza del sinistro stradale nel quale era rimasto coinvolto il marito-padre.

A sostegno della domanda espongono che la responsabilità esclusiva nel sinistro stradale era stata già accertata con sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Massa e che il danneggiato loro congiunto aveva promosso un’ulteriore causa risarcitoria, sempre davanti al Tribunale di Massa, per i danni derivanti a suo carico dal medesimo incidente. Aggiungono, che dalle CTU svolte sia in sede di ATP che in corso del giudizio di merito, era emerso che il congiunto aveva riportato una percentuale di invalidità permanente nella misura del 32% e che, essendo avvenuto il sinistro circa un paio di mesi prima che nascesse la figlia, quest’ultima era stata gravemente pregiudicata nel suo rapporto parentale.

L’Assicurazione chiede la sospensione del processo in attesa della definizione della causa, ritenuta pregiudicante, promossa dal danneggiato, e nel merito il rigetto della domanda.

Il Tribunale, accoglie la richiesta preliminare dell’Assicurazione e dispone la sospensione del processo, sul rilievo che la responsabilità del sinistro e l’esatta individuazione delle conseguenze pregiudizievoli patite dall’uomo, congiunto delle attrici, erano ancora sub indice e che quell’accertamento costituiva un antecedente logico-giuridico imprescindibile ai fini della decisione.

Contro l’Ordinanza di sospensione viene proposto regolamento di competenza per due motivi.

Con il primo motivo si lamenta che la parziale diversità soggettiva tra gli attori delle due cause, unita alla diversità delle causae petendi poste a fondamento delle diverse domande, renderebbe impossibile la sospensione del giudizio.

Con il secondo motivo si lamenta che la causa, avendo ad oggetto il risarcimento dei danni patiti iure proprio dai familiari della vittima, come pregiudizio del rapporto parentale, non potrebbe essere sospesa in attesa che venga definita quella proposto dal danneggiato, avente ad oggetto i danni personali subiti dal medesimo.

Le censure sono fondate.

Ai fini della sospensione necessaria del processo non è configurabile un rapporto di pregiudizialità necessaria tra cause pendenti fra soggetti diversi, seppur legate fra loro da pregiudizialità logica, in quanto la parte rimasta estranea ad uno di essi può sempre eccepire l’inopponibilità, nei propri confronti, della relativa decisione.

La parziale diversità soggettiva tra le parti attrici, benché aventi ad oggetto il medesimo incidente stradale, non permette di attribuire al giudizio promosso dal danneggiato il carattere di antecedente logico-giuridico imprescindibile, come ritenuto dal Tribunale di Massa nell’impugnato provvedimento di sospensione.

Per tali ragioni il Regolamento di competenza viene accolto e la Suprema Corte dispone la prosecuzione del processo, compensando le spese tra le parti.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Infrazionabilità del credito derivante da sinistro stradale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui