La domanda della ricorrente viene rigettata poiché carente della prova del rapporto lavorativo, pertanto l’Inail nulla deve indennizzare (Tribunale di Marsala, Sez. Lavoro, Sentenza n. 389/2021 pubbl. il 26/05/2021 RG n. 1019/2018)
La bracciante cita a giudizio l’Inail esponendo di essere rimasta vittima di un infortunio sul lavoro intorno alle ore 10:00 del 10.11.2015 mentre era intenta alla raccolta delle olive presso un fondo rustico coltivato ad uliveto.
In particolare, la ricorrente rappresenta :
- di avere prestato attività lavorativa in nero quale bracciante giornaliera;
- di avere perso l’equilibrio mentre si trovava sopra un supporto precario e di avere subito una “frattura del 3° distale gamba destra “;
- di avere presentato in data 17.05.2016 denuncia ispettiva all ‘I.N.A.I.L., chiedendo il riconoscimento delle indennità previste dalla legge;
- di avere ricevuto in data 24.01.2017 una nota con la quale l’Istituto le comunicava di non poter riscontrare positivamente la richiesta “in quanto l’interessata non rientra tra i soggetti previsti dalle norme sulla assicurazione infortuni (art.4 D.p. r. 1124/1965) “;
- di avere avanzato opposizione avverso tale provvedimento senza, tuttavia, ottenere riscontro alcuno.
L’Inail si costituisce in giudizio deducendo di non aver dato seguito alla richiesta indennitaria stante l’assenza dei presupposti di cui agli artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 1124/65.
Si costituisce in giudizio anche l’Azienda Agricola chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Viene svolta attività istruttoria mediante acquisizione di prove testimoniali.
Il Tribunale evidenzia che la tutela apprestata dal legislatore in caso di infortunio sul lavoro trova applicazione soltanto in relazione a determinate tipologie di attività considerate particolarmente pericolose (art. 1 del D.P.R. n. 1124/1965) nonché in relazione a determinate categorie di lavoratori, tra i quali – fra gli altri – coloro che “in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione”.
Inoltre, la tutela Inail, trova applicazione soltanto in caso di infortunio avvenuto per “causa violenta in occasione di lavoro” da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un ‘inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2 , comma 1, del D.P.R. n. 1124/1965 ).
I testi escussi hanno reso delle dichiarazioni parzialmente divergenti, sicché le loro deposizioni vengono valutate con particolare rigore, anche tenendo conto del fatto che alcuni di essi risultano legati alla ricorrente da stretti rapporti di parentela o di amicizia.
Uno dei testi escussi non ha fornito indicazioni utili in ordine allo svolgimento da parte della infortunata di attività lavorativa subordinata per la raccolta di olive in favore dall’Azienda resistente, avendo dichiarato: “non so se la ricorrente abbia lavorato per l’Azienda convenuta”.
Altro teste, invece, ha reso dichiarazioni generiche e, pertanto, inidonee a fornire una prova sufficiente della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro.
Solo uno dei testi, marito della ricorrente, ha dichiarato che entrambi avevano prestato attività lavorativa presso lo stesso fondo e lo stesso filare dal 5.11.2015 al 10.11.2015 . Tale dichiarazione, tuttavia, risulta contrastante con quanto riferito da altro teste, la quale ha dichiarato che, al momento dell’asserito infortunio sul lavoro, i coniugi si trovavano in terreni vicini ma non sullo stesso fondo.
In ogni caso, nessuno dei testi ha fornito la prova circa la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo e disciplinare del presunto datore di lavoro.
Ciò è dirimente, in quanto “elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato – e criterio discretivo, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo – è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l’osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l’inserimento della prestazione medesima nell’organizzazione aziendale e il coordinamento con l’attività imprenditoriale, l’assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali – lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall’assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto – possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l’apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidano sull’atteggiarsi del rapporto “.
Dalle prove orali, quindi, non sono emersi elementi univoci atti a dimostrare l’effettivo espletamento di attività lavorativa della ricorrente in favore dell’Azienda resistente.
Inoltre, il Giudice sottolinea che dalla documentazione medica allegata emerge che in data 10.11.2015 la ricorrente ha fatto ingresso alle ore 13:28 al P.O. di Castelvetrano, per poi essere trasferita nel pomeriggio a Mazara del Vallo, ma non anche che la “frattura del 3° distale gamba destra” sia stata provocata dallo svolgimento di attività lavorativa per l’Azienda resistente.
Anzi, in svariate parti della documentazione medica prodotta dalla stessa ricorrente appare più volte la dicitura “caduta accidentale”.
Conseguentemente, la domanda della ricorrente viene rigettata, poiché carente della prova del rapporto lavorativo, con condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.343,80, oltre accessori di legge.
Avv. Emanuela Foligno
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