Accolto il ricorso di una donna, investita da una vettura priva di assicurazione, che chiedeva il risarcimento dei danni subiti (Tribunale di Napoli, Sez. X, Sentenza n. 4717/2021 del 20/05/2021 RG n. 35612/2017)

La danneggiata, mentre si trovava al margine della strada, veniva investita da una vettura priva di assicurazione.

Con sentenza n. 19312/17 il Giudice di Pace respingeva la domanda “per carenza di legittimazione passiva”.

Secondo il Giudice di Pace, la documentazione allegata era insufficiente “a provare la legittimazione della parte ad agire in giudizio” .

La donna propone appello sostenendo che: – la decisione era fondata su di un’errata valutazione della documentazione in atti e delle risultanze istruttorie; – inoltre, il giudice aveva confuso la legittimazione ad agire con la titolarità del rapporto giuridico controverso.

Il Tribunale, in funzione di giudice d’appello, ritiene il gravame parzialmente fondato.

E’ corretta la doglianza dell’appellante laddove evidenzia come il Giudice di Pace abbia confuso le diverse categorie della legittimazione ad agire in giudizio e della titolarità del rapporto giuridico controverso.

Come è noto, la “legittimazione ad agire” è una condizione dell’azione, la cui sussistenza va accertata sulla base della prospettazione operata dall’attore nell’atto introduttivo. La legittimazione sussiste ogni qualvolta l’attore si proclami titolare del diritto azionato e agisca nei confronti dei soggetti che indica come i titolari passivi della sua pretesa.

La titolarità del rapporto giuridico controverso attiene, invece, al merito della lite: chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi del suo diritto e deve quindi dimostrare che i convenuti sono effettivamente titolari della posizione di debito.

Il Giudice di Pace ha ritenuto non provati i fatti costitutivi ed ha rigettato la domanda nel merito. La decisione si fonda, quindi, sulla mancata prova della titolarità della posizione passiva del rapporto controverso, e non sulla carenza di legittimazione ad agire in giudizio, carenza, peraltro, che avrebbe portato ad una pronunzia, in rito, di inammissibilità della domanda e non di rigetto nel merito.

Tuttavia, l’appello è fondato laddove evidenzia che la documentazione in atti era idonea a provare la detta titolarità.

Nel fascicolo di primo grado dell’attrice è presente ispezione del P.R.A., datata 19.04.2012, da cui si evince che al momento del sinistro (26.03.2012), la convenuta era proprietaria del veicolo.

La prova della mancanza di copertura assicurativa è stata fornita dall’attrice mediante la produzione della missiva del 24.05.2012, con cui l’ANIA ha attestato che nella propria banca dati non risultava presente la copertura assicurativa del veicolo in questione.

Ergo, l’attrice ha provato la titolarità passiva del rapporto controverso.

Entrambi i testi escussi hanno dichiarato che l’attrice veniva colpita sul lato sinistro del corpo, da una Hyundai Atos, di colore rosso, nel corso di una manovra di retromarcia e che a seguito dell’impatto, l’attrice cadeva sul lato destro del corpo e che- dopo la caduta, la donna lamentava dolori alla caviglia sinistra, al braccio sinistro e al ginocchio destro.

Conseguentemente, la responsabilità dell’accaduto ricade in via esclusiva in capo al conducente dell’autovettura ex art. 2054, comma 1, c.c.

Il CTU ha accertato che “a causa del sinistro, la attrice riportò delle contusioni escoriate al ginocchio destro e alla caviglia sinistra, nonché una tendinite reattiva post traumatica all’anzidetta caviglia, con postumi derivati in esiti post traumatici di una tendinite reattiva alla caviglia sinistra, nella misura delll’1%, la durata dell’invalidità temporanea è stata di 5 giorni di invalidità parziale al 75, di 10 giorni di invalidità parziale al 50% e di ulteriori 10 giorni di invalidità parziale al 25%.”

Il Giudice non condivide le valutazioni del CTU in punto di danno biologico permanente.

Ed invero, all’esame obiettivo della caviglia eseguito del CTU è emerso: “Non sono presenti alterazioni di forme o volume, né asimmetria con l’arto contro laterale. Nella norma l’andatura durante la deambulazione, non sono presenti scrosci articolari. Presenta dolore nei movimenti di flesso – estensione del piede e soprattutto abduzione e pronazione” .

La valutazione circa la sussistenza di postumi si fonda, quindi, soltanto su una sintomatologia algica, che, in assenza di specifici esami strumentali, non risulta con certezza riconducibile alla tendinite reattiva causata dal sinistro, anche perché l’anzidetta patologia, di carattere infiammatorio, si risolve normalmente senza lasciare postumi, come si evince dal fatto che gli esiti permanenti da tendinite reattive non sono contemplati nei baréme adottati.

Inoltre, l’art. 139, comma 2, C.d.A., prevede, in caso di lesioni di lieve entità, che la valutazione degli eventuali postumi deve avvenire con una rigorosa criteriologia medico -legale, rigore che manca nelle valutazioni della CTU, la quale non ha indicato a quale baréme si è attenuta per valutare i postumi.

Oltretutto, in base alla documentazione in atti può dirsi provato soltanto il danno biologico temporaneo.

Seguendo i parametri di cui all’art. 139 C.d.A., spettano all’attrice EUR 498,15, in valuta del 2011, pari a EUR 538,21 in valuta attuale.

In presenza di lesioni di lieve entità non vi è un ristoro automatico della sofferenza morale, atteso che il pregiudizio può essere liquidato soltanto in caso di prova della sua esistenza.

Nel caso di specie, l’attrice non ha fornito altri indizi, oltre alla presenza delle lesioni, in grado di dimostrare una sofferenza morale di grado apprezzabile a fini risarcitori.

L’attrice, inoltre, non ha tempestivamente allegato di aver sostenuto spese mediche in relazione alle lesioni per cui è causa, sicché nulla viene riconosciuto per tale voce di danno.

In conclusione, il Tribunale, in parziale accoglimento dell’appello proposto e in riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli condanna l’Assicurazione designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada, e la proprietaria del veicolo, al pagamento, in solido tra loro dell’importo di euro 538,21, oltre interessi ; condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute dall’attrice in relazione al primo grado di giudizio, spese liquidate in euro 450,00, oltre rimborso spese forfettarie nei limiti del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge; condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento delle spese del giudizio di secondo grado liquidate in euro 857,00, oltre rimborsi forfettari e accessori di legge; pone le spese di CTU a carico degli appellati.

Avv. Emanuela Foligno

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