Il presupposto del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata è, comunque, l’accertamento della percentuale di invalidità superiore all’80% (Tribunale di Civitavecchia, Sez. lavoro, Sentenza n. 319/2021 del 24/05/2021)
Il ricorrente richiede al Tribunale il riconoscimento del diritto a percepire la pensione di vecchiaia anticipata, avendo egli un’invalidità uguale e/o superiore all’80% e trovandosi nelle condizioni previste per ottenere l’anticipazione della previdenza.
L’INPS si costituisce in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto a fondamento della domanda e chiedendone il rigetto.
Il Tribunale ritiene il ricorso improcedibile.
L’art. 445 bis c.p.c., applicabile a decorrere dal 01/01/12, stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell’articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l’attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell’articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all’accertamento peritale di cui all’articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all’articolo 195. 2. L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l’accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso “. I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell’ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il meccanismo giudiziale per l’accertamento dei diritti connessi alla condizione di invalido civile che, ove l’esito del procedimento amministrativo sia stato sfavorevole all’istante per mancato riconoscimento del presupposto sanitario, prevede necessariamente l’espletamento di una prima fase di accertamento della mera condizione sanitaria mediante ATP.
A decorrere dal 2012, dunque, la parte alla quale sia stato negato il requisito sanitario in sede amministrativa, se intende proporre un giudizio in materia d’invalidità civile, può darvi corso solo dopo avere ottenuto un preventivo accertamento giudiziale delle condizioni sanitarie mediante l’esperimento dell’ATP e non può proporre direttamente un giudizio ordinario, che, ove proposto, deve essere definito con una declaratoria d’improcedibilità.
Non rileva che l’oggetto della domanda del ricorrente riguardi la pensione di vecchiaia anticipata in quanto, presupposto del diritto vantato è, comunque, l’accertamento della percentuale di invalidità superiore all’80%.
Inoltre, la dichiarata finalità deflattiva della legge che ha introdotto l’art. 445-bis c.p.c. rende incompatibile questo nuovo meccanismo processuale con la coesistenza di un “regime parallelo” di tutela delle medesime situazioni giuridiche, rendendo necessario definire il giudizio ordinario con sentenza di improcedibilità.
Difatti, la previsione del termine di quindici giorni per la presentazione dell’istanza di ATP o di completamento dello stesso, che il Giudice deve assegnare alle parti contestualmente alla dichiarazione di improcedibilità, ha proprio la finalità di conservare, al giudizio erroneamente proposto e pertanto dichiarato improcedibile, la sua idoneità ad impedire il verificarsi delle decadenze di legge.
Ebbene, il ricorrente non ha proposto istanza per l’accertamento tecnico preventivo, e il Giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso, con assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di detta istanza.
Le spese di lite vengono compensate tra le parti.
Avv. Emanuela Foligno
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