Risarcito il centauro ferito in seguito all’incidente dovuto alla presenza sulla carreggiata di un rattoppo di cemento e alla mancata segnalazione di tale dissesto (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 511/2021 del 31/05/2021-RG n. 957/2014)

Il motociclista cita a giudizio il Comune di Crotone esponendo che in data 04.04.2011, alle ore 8.30 circa, nel percorrere il Corso Mazzini, in Crotone, in direzione Via Cutro, a bordo del proprio motociclo Vespa 125, si imbatteva con la ruota anteriore del motociclo in una buca presente sulla carreggiata – buca formatasi a causa di un rattoppo di cemento di grosse dimensioni, in notevole dislivello rispetto al manto stradale, in nessun modo segnalata – e di conseguenza cadeva rovinosamente, riportando lesioni di carattere permanente.

Il Tribunale dispone prove testimoniali e CTU Medico-Legale.

Espletata l’istruttoria viene ritenuta accertata la verificazione del sinistro, nei termini indicati dall’attore.

Gli Agenti della Polizia Municipale hanno confermato il verbale redatto in data 18.04.2011, dal quale si evince la presenza sulla carreggiata di un rattoppo di cemento e la mancata segnalazione di tale dissesto.

La responsabilità dell’evento, dunque, è ascrivibile al Comune di Crotone, quale ente proprietario della strada, che come tale si presume responsabile, in base all’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

Il tratto di strada ove si è verificato il sinistro veniva interessato, prima del sinistro, da interventi sulla rete idrica, con conseguente rifacimento del manto stradale (da parte della società incaricata), tuttavia ciò non esclude la responsabilità del Comune di Crotone.

Inoltre, il sinistro per cui è causa avveniva a lavori terminati e la strada risultava regolarmente aperta al traffico, con conseguente traslazione del dovere di custodia dalla società idrica al Comune.

La responsabilità ex art. 2051 c.c, prevede che il danno sia stato cagionato dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, e non occorrendo accertare se il custode sia stato o meno diligente nell’esercizio del suo potere sul bene – giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall’art. 2051 c.c.

L’unico fattore che elide la responsabilità del custode è il caso fortuito.

E’ del tutto pacifico che il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato, qualora faccia uso del bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anomalo.

Ad ogni modo, il Comune di Crotone non ha fornito la prova liberatoria, della quale era onerato, del caso fortuito, ossia dell’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale, identificabile anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, che presenti i caratteri dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità.

Venendo alle lesioni subite dal motociclista, il CTU ha accertato che “le lesioni riportate dall’attore a causa del sinistro hanno provocato postumi permanenti determinanti una riduzione della integrità psico -fisica in misura pari al 10%, derivante dalla frattura scomposta piatto tibiale riportata e dalla residua limitazione funzionale de l ginocchio; con una inabilità temporanea totale di giorni sessantadue e una inabilità temporanea parziale di giorni venti al 75%, giorni trenta al 50% e giorni quaranta al 25%.”

Per la monetizzazione vengono applicate le Tabelle milanesi, addivenendosi all’importo di euro 20.816,00 (a titolo di danno biologico per euro 16.520,00 e del ristoro per la sofferenza soggettiva interiore/danno morale, per euro 4.296,00); oltre euro 10.098,00 per inabilità temporanea ed oltre euro 654, 00 per spese mediche documentate, considerate congrue dal CTU.

Ciò posto, all’attore viene riconosciuto il danno non patrimoniale nei limiti della somma di euro 24.075,13.

Invece, non vengono liquidati i danni materiali al veicolo essendo carenti elementi concreti della quantificazione dei danni.

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vengono addossate al Comune di Crotone, così come le spese di CTU Medico-Legale.

Avv. Emanuela Foligno

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