Dell’infortunio accaduto ad un allievo durante l’orario di educazione fisica risponde la scuola, a patto che il ricorrente assolva al proprio onere probatorio

In materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante l’orario di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.

Il principio è stato pronunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 4355/2018.

La vicenda

La donna, in qualità di madre, esercente la potestà sulla figlia minore, convenne in giudizio il Ministero dell’istruzione, Università e Ricerca (MIUR) davanti al Giudice di pace di Reggio Calabria, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti dalla figlia a causa della distorsione di un dito avvenuta durante lo svolgimento di una partita di pallavolo in orario scolastico.

Si costituì in giudizio il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda. In primo grado, il Giudice di pace accoglieva la domanda dell’attrice.

In secondo grado, l’esito ne fu stravolto. Posto che il Tribunale di Reggio Calabria, in riforma della sentenza impugnata, accoglieva il ricorso del MIUR, condannando la madre dell’allieva al pagamento di tutte le spese di giudizio.

Il ricorso per Cassazione

Con l’unico motivo di ricorso si lamentava, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2048 cod. civ., sul rilievo che il Ministero non avrebbe fornito la prova, gravante a suo carico, di aver adeguatamente istruito la minore in vista della particolare situazione verificatasi (schiacciata eseguita da un’altra allieva).

Il ricorso non è fondato.

A giudizio degli Ermellini, la sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione del precedente giurisprudenziale contenuto nella sentenza 8 aprile 2016, n. 6844, ove si è affermato che in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all’interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l’onere della prova dell’illecito commesso da altro studente, quale fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l’inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto.

Ha quindi aggiunto il Tribunale che, nel caso di specie, l’originaria attrice non aveva nè allegato nè provato che l’infortunio fosse avvenuto a causa di un’azione di gioco eccedente la normale prassi, trattandosi di un danno subito a causa della schiacciata di un’altra alunna, attività del tutto normale in una partita di pallavolo, avvenuta per di più alla presenza dell’insegnante.

A fronte di tale ricostruzione, la ricorrente aveva osservato che l’esecuzione di una schiacciata richiederebbe una particolare preparazione anche per chi la deve ricevere, che il Ministero non avrebbe provato di avere fornito all’allieva.

La decisione

In tal modo, però, il ricorso contraddice una valutazione in fatto compiuta dal giudice di merito oltre che i più elementari canoni di logica e ragionevolezza, posto che la schiacciata fa parte del gioco della pallavolo; senza considerare che non è stata in alcun modo superata la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il gioco si stava svolgendo normalmente ed alla presenza dell’insegnante (v. pure le sentenze 28 settembre 2009, n. 20743, e 17 luglio 2012, n. 12235).

Cosicché il ricorso è stato rigettato.

Avv. Sabrina Caporale

 

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