In un grave infortunio in cantiere edile a Campobello di Mazara, la Corte di Cassazione conferma la responsabilità in solido del committente, del datore di lavoro e della società appaltatrice per il danno subito dai familiari della vittima. La sentenza ribadisce l’obbligo del committente di vigilare sulla sicurezza e sull’adeguatezza dei piani di prevenzione dei rischi, anche quando siano presenti coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 13 ottobre 2025, n. 27321).
I fatti
La vittima, il 16 febbraio 2008, viene travolta da un arco antico mentre allestiva un ponteggio in adiacenza a tale manufatto in un cantiere edile temporaneo e mobile, sito in Campobello di Mazara, per l’esecuzione dei lavori aggiudicati, a seguito di gara d’appalto, dal Comune di Campobello di Mazara.
In seguito a tale vicenda, venne instaurato un procedimento penale che si concludeva con sentenza di applicazione della pena su richiesta, nei confronti del datore di lavoro, in quanto legale rappresentante della società capogruppo, del direttore dei lavori, nonché coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, e del capo del cantiere.
Il Tribunale di Marsala rigetta la domanda per carenza di prova in ordine alla sussistenza dei danni iure proprio lamentati. La Corte d’Appello di Palermo, valorizzando le risultanze acquisite nel procedimento penale [consulenza tecnica redatta per il Pubblico Ministero (CTPM) e le indagini svolte dall’Asp di Trapani], condanna, in solido, al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale subito dagli attori: il di datore di lavoro, il coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori; il capo di cantiere; il Comune di Campobello di Mazara in qualità di committente; e il responsabile unico del procedimento (RUP).
La Corte territoriale ha addebitato al Comune e al RUP la violazione di obblighi di garanzia, di vigilanza e tutela, affermando che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalla predisposizione di un fascicolo in cui si dia conto dei rischi a cui sono esposti i lavoratori, nonché dall’intraprendere azioni di coordinamento e controllo per verificare l’osservanza, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
L’intervento della Cassazione
Secondo il Comune di Campobello la Corte avrebbe errato nel ritenere che tra gli obblighi ricadenti in capo al committente sussista anche quello di valutare la congruità del piano di sicurezza e di coordinamento. Secondo tale ragionamento, il committente non potrebbe essere chiamato a rispondere delle operazioni imprudenti e imprevedibili, poste in essere dal direttore dei lavori e dal datore di lavoro, essendo solo tenuto a verificare il rispetto, da parte del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, degli obblighi di verifica della predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di sicurezza (POS), nonché della presenza in cantiere del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, prescrizioni alle quali il Comune sostiene di avere adempiuto.
L’evento sarebbe addebitabile, sempre secondo il Comune, esclusivamente al coordinatore per la Progettazione, al Coordinatore per l’esecuzione dei lavori e al datore di lavoro.
Venendo al ricorso incidentale la S.C. osserva che il RUP è un dipendente pubblico e, in quanto tale, può rispondere direttamente nei confronti dei terzi, per i danni loro procurati in conseguenza di un illecito, solo nei casi di dolo o colpa grave, ferma restando la responsabilità della P.A. anche in caso di colpa lieve ex art. 28 Cost. Tale accertamento risulta carente nel caso di specie.
Secondo gli approdi giurisprudenziali della materia, comunque, il committente è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a garantire l’integrità fisica e la salute dei lavoratori, anche se dipendenti dell’impresa appaltatrice. In ciò è da ritenersi incluso che è tenuto a “veicolare” e un’adeguata informazione ai singoli lavoratori, nonché a predisporre efficaci strumenti per il raggiungimento dello scopo preventivo, e a cooperare con l’appaltatore nell’attuazione delle misure di protezione contro i rischi connessi sia al luogo di lavoro, sia all’attività appaltata.
La posizione di garanzia del committente
Si può discorrere, dunque, di aree di rischio distinte, seppur reciprocamente interferenti. Ne discende che, in caso di infortunio occorso ai dipendenti della ditta appaltatrice, la responsabilità di quest’ultima non esclude, perciò solo, quella del committente.
Detto in altri termini, la posizione di garanzia del committente fonda a suo carico l’obbligo di controllare l’adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ancorché l’obbligo di cooperazione tra committente e appaltatore, ai fini della prevenzione antinfortunistica, non esiga che il committente supplisca incondizionatamente alle omissioni dell’appaltatore. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione non esonera il committente ed il responsabile dei lavori dall’obbligo di verificare l’adempimento da parte di queste figure professionali degli obblighi posti a garanzia della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore.
Calando tutto ciò al caso concreto, i piani di sicurezza, dunque il PSC e i POS, erano carenti in ordine alla predisposizione e alla realizzazione del cantiere e alla sua adeguatezza per la prevenzione dei rischi connessi al cedimento dell’arco, del quale, peraltro, non veniva neanche menzionata la presenza, nonostante le sue condizioni di staticità fossero precarie già al momento dell’inizio dei lavori. Era quindi onere del committente, in adempimento degli obblighi di vigilanza sostanziale, verificare la adeguatezza dei piani di sicurezza per la salvaguardia dell’incolumità dei lavoratori.
Per quanto riguarda, infine, le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno parentale in favore di ciascuno dei congiunti dell’infortunato la S.C. ne dichiara la ragionevolezza.
Concludendo, le doglianze del Comune di Campobello vengono integralmente rigettate.
Avv. Emanuela Foligno





