Insidia stradale ed interruzione del nesso causale

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Insidia stradale ed evento dannoso interrotto da nesso causale

Insidia stradale ed evento dannoso interrotto da caso fortuito (Tribunale Cassino, n. 1133/2022 del 27 giugno 2022).

Insidia stradale ed evento dannoso: quanto il caso fortuito interrompe il nesso di causalità.

In caso di insidia stradale, se il comportamento tenuto dal danneggiato è incauto, o imprudente, fa venire meno il nesso di causalità tra la detta insidia e l’evento dannoso, integrando una ipotesi di caso fortuito.

Il danneggiato cita a giudizio il Comune onde vederlo condannato al ristoro dei danni fisici subiti a causa di una caduta sulla strada.

Allega l’attore:

che mentre percorreva con la propria bicicletta la strada, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca ivi presente;

che la insidia stradale, costituita da una importante sconnessione, non era segnalata; che in conseguenza della caduta riportava gravi lesioni ed escoriazioni, ed immediatamente veniva soccorso dai passanti;

che successivamente veniva accompagnato al Pronto Soccorso dove veniva diagnosticato “policontusioni con lievi escoriazioni. Frattura bimalleolare a sin. Frattura composta sul capitello radiale a sin.”;

che veniva dimesso con prescrizione di doccia gessata alla caviglia, scollo arto superiore sinistro, divieto di carico, terapia e riposo per venti giorni.

Il Comune convenuto a giudizio, contesta ogni addebito di responsabilità e deduce la nullità dell’atto di citazione per eccessiva genericità e scarsa esposizione dei fatti di causa, difettando gli elementi da cui possa evincersi la concreta dinamica del sinistro; infine contesta la presenza di una insidia stradale rilevante ai fini della responsabilità invocata.

Il Giudice ritiene la domanda non accoglibile.

Preliminarmente viene dato atto che l’azione proposta rientra nella responsabilità ex art. 2051 c.c. Conseguentemente, il Comune versa in una situazione di potenziale responsabilità una volta accertato che il fatto dannoso si sia verificato a causa di un’anomalia della strada e che la prova di tale anomalia incombe sul danneggiato, che dovrà provare l’evento-danno ed il nesso di causalità con la cosa alterata o anomala.

La prova del nesso causale, nei casi in cui il danno non sia l’effetto di un dinamismo interno alla cosa, spetta al danneggiato che deve dimostrare che la strada sulla quale stava camminando presentava una situazione obiettiva di pericolosità tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, la sua caduta.

A ciò si deve aggiungere che gli utenti dei beni, sia pubblici che privati, hanno l’onere di prestare particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario di tali beni, al fine di preservare la propria incolumità.

In particolare, in tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l’utente di percepire, o prevedere, con l’ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell’insidia e della conseguente responsabilità per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che “quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso”.

Quando il comportamento dell’utente è incauto, stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa o dal comportamento della stessa vittima, o se vi sia concorso causale tra i due fattori, è necessario valutare e bilanciare  i doveri di precauzione e cautela .

Il danneggiato ha allegato che la caduta avveniva in pieno giorno, alle ore 15.00 del mese di agosto, e dunque in perfette condizioni di visibilità; ha inoltre affermato che la buca era di notevoli dimensioni, circostanza confermata anche dalle testimonianze.

Di talchè, non risulta provata una effettiva insidiosità della buca, tale da non renderla percepibile da parte di un utente della strada mediamente accorto.

Da ciò ne deriva che il comportamento tenuto dall’attore danneggiato è stato incauto e fa venire meno il nesso di causalità tra la presunta insidia e l’evento dannoso, integrando il tal modo una ipotesi di caso fortuito ai sensi dell’art. 2051 c.c. che libera il Comune da responsabilità.

Avv. Emanuela Foligno

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