E’ pacifico che travolgere un veicolo responsabile di invasione della corsia di marcia opposta non può che comportare, quantomeno, uno stato di trauma psicologico (Cassazione penale, Sez. IV, sentenza n. 37572/2020 del 29 dicembre 2020)

La Corte d’Appello di Firenze confermava la pronunzia di primo grado del Tribunale di Firenze con cui l’automobilista veniva ritenuto responsabile dei reati di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, per avere alla guida di un autoveicolo cagionato un incidente stradale scontrandosi con il veicolo che procedeva in opposta direzione di marcia, dandosi successivamente alla fuga ed omettendo di prestare assistenza alla persona ferita.

L’imputato impugna la decisione territoriale in Cassazione lamentando errata applicazione della norma e vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e del travisamento della prova.

Il ricorrente eccepisce che la Corte territoriale affermava la responsabilità facendo riferimento ad un unico reato, senza specificare a quale delle due fattispecie si riferisca.

Non viene distinta, secondo l’imputato, l’ipotesi di cui all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, e che dalle modalità dell’impatto risulta insussistente il dolo -ancorchè eventuale- del reato di omissione di soccorso, anche avuto riguardo al fatto che la vittima si recava solo diverse ore dopo l’incidente al Pronto Soccorso, dove veniva riscontrata distorsione del rachide cervicale che è una lesione non percepibile dall’esterno.

La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile.

Al riguardo del reato contestato di fuga gli Ermellini ribadiscono che  “il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti rispettivamente all’art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, hanno diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione finalizzata a garantire l’identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda è finalizzata a garantire che le persone ferite non rimangono prive della necessaria assistenza L’elemento soggettivo del reato previsto dall’art. 189 C.d.S., comma 6, è integrato anche in presenza del dolo eventuale, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualità che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di fermarsi. Dunque, per le modalità di verificazione del sinistro e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente deve la rappresentarsi la semplice possibilità che dall’incidente sia derivato un danno alle persone”.

Conseguentemente, mentre nel reato di fuga è sufficiente la verificazione del sinistro che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, senza che debba riscontrarsi l’esistenza di un effettivo danno alle persone, per il reato di omissione di assistenza, invece, si richiede che il bisogno della vittima sia concreto, effettivo.

L’assenza di lesioni, o morte, o la presenza di un soccorso prestato da altri, sono circostanze che non possono essere conosciute “ex post” dall’investitore, e proprio per tale ragione egli deve accertarsene prima di allontanarsi.

Il Giudice di merito ha ritenuto che la condotta posta in essere dall’automobilista fosse assistita dall’elemento soggettivo, la cui sussistenza è stata ricavata dalle modalità del sinistro, cioè nell’invasione della corsia di marcia opposta e nell’urto dell’auto proveniente dalla direzione contraria.

Tale motivazione è corretta in quanto la dinamica stessa del sinistro rappresenta  l’elevata probabilità di danno alle persone che si trovavano nell’auto coinvolta dall’urto.

Ciò integra il dolo eventuale, ma anche l’elemento soggettivo considerata la necessità di prestare soccorso, anche solo morale alla vittima.

Inoltre, è del tutto evidente che travolgere un veicolo che viaggia in direzione di marcia opposta non può che comportare, quantomeno, uno stato di trauma psicologico.

In conclusione, la Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento dell’ammenda di euro 2.000,00.

Avv. Emanuela Foligno

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