La comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli (Tribunale di Milano, Sez. X civile, Giudice Dott. D. Spera, sentenza n. 8741 del 23 dicembre 2020)
I figli e l’ex moglie dell’automobilista deceduto citano a giudizio proprietario e conducente del veicolo antagonista, unitamente alla compagnia assicuratrice per la RCA, onde vederli condannati al risarcimento dei danni jure proprio e jure hereditatis conseguenti alla morte del congiunto causata dal sinistro stradale. Nello specifico, gli attori deducono che il congiunto si trovava a bordo della VW Touareg, quando, a causa dell’intenso traffico e si creava un incolonnamento di veicoli allorquando sopraggiungeva la Volvo V60 che dava inizio ad un tamponamento a catena che coinvolgeva in totale 5 veicoli.
Il congiunto degli attori, a causa del tamponamento, riportava gravi lesioni che lo conducevano al decesso.
Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice della Volvo che non contesta l’esclusiva responsabilità del proprio assicurato, bensì la sussistenza del nesso causale tra il sinistro e il decesso.
La causa viene istruita attraverso l’espletamento di prove testimoniali.
Il Tribunale ritiene che la responsabilità nella causazione del sinistro sia da ascrivere in via esclusiva al veicolo Volvo, circostanza risultante dalla relazione di incidente stradale e confermata dalla Compagnia assicuratrice chiamata a giudizio.
Riguardo, invece, il nesso causale tra l’evento e il decesso, la Compagnia eccepisce che la morte della vittima, essendo sopravvenuta a quasi due mesi dal sinistro in soggetto già in età avanzata, sia disancorata dal sinistro.
Secondo la tesi della Compagnia, il sinistro costituirebbe una causa sopravvenuta in un quadro clinico già compromesso di un uomo di 83 anni, non idoneo a interrompere il rapporto causale tra le condizioni di salute pregresse e il decesso.
Il Tribunale osserva, invero, che pur tenendo in considerazione lo stato di salute preesistente della vittima, furono proprio le gravi lesioni riportate nel sinistro a peggiorarne le condizioni sino a condurlo alla morte.
Dall’esame autoptico eseguito su incarico della Procura della Repubblica di Como è emerso che a seguito del sinistro “anche dopo l ‘intervento riparatorio, le condizioni del paziente rimangono critiche, in particolare la tetraparesi e la funzionalità respiratoria per la quale il paziente viene intubato e successivamente tracheotomizzato”…..”La tetraparesi e l’impossibilità a respirare in maniera autonoma sono conseguenze gravi e dirette dell’incidente, insorte in quell ‘occasione, e in nessun modo relazionate con le patologie di cui il de cuius già soffriva”…….”le cause della morte sono da individuarsi in una insufficienza respiratoria acuta nell ‘ambito di una sindrome da distressrespiratorio (ARDS), in paziente con pluripatologie e recentemente vittima di grave danno midollare cervicale traumatico “.
Più in particolare, il Medico Legale osserva che “il caso in esame presenta caratteristiche di spiccata gravità: l’età avanzata, le infezioni ricorrenti con batteriemia, gli esiti di infarto, l’ipertensione, l’insufficienza renale, il diabete, l’anemia nonché l’episodio iniziale traumatico che ha causato la lesione midollare e la tetraparesi causando un prolungato allettamento e la intubazione tracheale con infruttuosi tentativi di svezzamento dal respiratore “.
Preso atto di ciò, il Giudice evidenzia che si tratta di concorso di cause naturali pregresse con una causa umana sopravvenuta, imputabile al responsabile del tamponamento a catena.
“In materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo [… ] non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno, l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile “.
Inoltre, il Giudice richiama la decisione di legittimità penale secondo cui: “Non è escluso il nesso causale tra la condotta omicida e l’evento morte nel caso di decesso della vittima del reato, pur affetta da pregresse patologie, dovuto a complicazioni susseguenti ad operazione chirurgica resa necessaria dalla condotta lesiva dell’agente. (Nel caso di specie, l’imputato è stato condannato per il reato di omicidio, consistente nell’avere cagionato, colpendola ripetutamente con un mattarello, il decesso della suocera, verificatosi alcune settimane dopo per broncopolmonite ipostatica nell’ambito del grave quadro lesivo cranico encefalico così determinato) (Cass. pen. , sez. I, sentenza n. 43477/2010 )”.
Sulla scorta di tali argomentazioni viene riconosciuta la sussistenza del nesso di causa tra il sinistro e la morte della vittima, in considerazione del fatto che le condizioni della vittima possono “tuttalpiù essere considerato delle concause che da sole non avrebbero condotto al decesso in quei tempi e con quelle modalità”.
Venendo alle singole poste risarcitorie invocate, riguardo le voci a titolo jure proprio di perdita del rapporto parentale viene fatto riferimento ai criteri di liquidazione elaborati dall’Osservatorio per la Giustizia Civile del Tribunale di Milano.
Al riguardo viene osservato che la vittima conviveva con una compagna dal 1977, mentre la separazione legale consensuale dalla moglie avveniva nel 1985.
Riguardo la posizione dei figli, rispettivamente di 53 e 46 anni, non più conviventi col padre e aventi proprio nucleo familiare autonomo, viene tenuto in considerazione che le frequentazioni con il padre deceduto riprendevano, ma non in maniera assidua, intorno all’anno 2000 solo per la nascita dei nipoti.
Conseguentemente, il decesso della vittima non ha determinato un serio sconvolgimento nella vita di relazione dei figli, poiché non vi era coabitazione, né un rapporto di frequentazione intenso e costante.
Tuttavia, non viene trascurata la componente della sofferenza soggettiva per la perdita del padre e l’età avanzata dello stesso e delle sue compromesse condizioni.
Per tali ragioni equitativamente viene liquidato per ciascun figlio l’importo di euro 70.000,00
Avv. Emanuela Foligno
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