L’uomo andrà a processo per aver provocato – secondo l’accusa – il decesso di una signora di 87 anni, investita durante una manovra di retromarcia

ll Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Civitavecchia ha disposto, su richiesta della locale Procura, il rinvio a giudizio di un automobilista di 29 anni, accusato di omicidio stradale in relazione al decesso di un’anziana di 87 anni, investita durante una manovra di retromarcia eseguita dal giovane per uscire da un parcheggio nel novembre del 2019.

Come riporta Tusciaweb, la signora era caduta a terra, riportando numerosi e gravi traumi. Era stata portata nel nosocomio della città portuale, dove i medici le avevano riscontrato tra l’altro, le fratture della tibia, del perone e del setto nasale.

Sottoposta a un intervento chirurgico di riduzione e applicazione di un fissatore esterno, la paziente era rimasta ricoverata in ospedale fino al 2 dicembre; quindi era stata trasferita in una casa di cura privata di lungodegenza, dove tuttavia le sue condizioni si erano aggravate. In seguito allo spostamento in un altro Istituto di Civitavecchia, il 22 febbraio del 2020 era sopraggiunto il decesso.

I parenti dell’anziana, dopo la scomparsa della loro congiunta, avevano presentato un esposto ai carabinieri e la magistratura aveva aperto un fascicolo di inchiesta, inizialmente a carico di ignoti, disponendo lo svolgimento dell’esame autoptico sulla salma della vittima per accertare le cause del decesso.

Gli accertamenti peritali – riferisce Tusciaweb – avrebbero evidenziato che la morte dell’87enne sarebbe da ricondurre “etiologicamente al traumatismo stradale” patito in occasione dell’investimento. “Non emergono infatti dalla documentazione sanitaria – sottolinea la consulenza – elementi sopravvenuti in grado di interrompere o modificare la correlazione causale tra il predetto evento e la morte del soggetto (…) La lesione patita nel novembre 2019 ha influito sul deterioramento della condizione generale della vittima: in assenza di quel trauma il decesso non si sarebbe verificato nei tempi e modi in cui ebbe effettivamente a verificarsi nel caso in cui detto traumatismo non si fosse verificato”.

Da lì l’iscrizione nel registro degli indagati dell’automobilista e la decisione del Gip di mandarlo a processo perché “per violazione dell’art. 154 comma 1 lett. a) del Codice della Strada, e comunque per imprudenza, negligenza e imperizia”, effettuando una manovra di retromarcia, “non ottemperava all’obbligo di assicurarsi di poterla effettuare senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza e direzione di essi” e, conseguentemente, investiva la vittima, che camminava lungo la strada, “causandone il decesso per insufficienza cardio-circolatoria terminale”.

La redazione giuridica

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