Ipoacusia bilaterale e lombosciatalgia del lavoratore (Cassazione civile, sez. lav., dep. 17/02/2022, n.5238).
Ipoacusia bilaterale e lombosciatalgia del lavoratore derivanti da malattia professionale.
La malattia professionale del lavoratore viene riconosciuta dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’INAIL a corrispondere al ricorrente, la rendita per malattia professionale (ipoacusia bilaterale) nella misura del 19,25 % dal 1 marzo 2005 e nella misura complessiva del 29 % (ricomprendendovi anche la lombosciatalgia) dal 13 dicembre 2005.
La Corte d’Appello, dopo avere disposto il rinnovo della CTU, ha riconosciuto l’eziologia professionale della spondiloartrosi lombare sinistra con disco Bulgin L4-L5 determinata dall’esposizione del sistema muscolo-scheletrico a un sovraccarico biomeccanico qualificando l’invalidità al 12 % (codice 213 D.M. 12 luglio 2000), considerando l’esposizione in termini di intensità e durata dovuta all’attività lavorativa di movimentazione pesi, svolta dal 1993 al 2004; quanto all’ipoacusia bilaterale, veniva riconosciuta una percentuale del 19,25 %.
Applicando la formula di Gabrielli alle patologie accertate, la Corte territoriale ha quantificato per la malattia professionale l’inabilità lavorativa complessiva al 29 %, riconoscendo che la lombosciatalgia era conclamata dal febbraio 1996, mentre l’ipoacusia bilaterale dal giugno 2006 (esame audiometrico), facendo decorrere l’ipoacusia dal 1 maggio 2005, non avendo l’INAIL contestato la decorrenza.
L’Inail impugna in Cassazione la decisione deducendo violazione di legge. In sintesi, contesta il riconoscimento della rendita per danno biologico nella misura del 19,25 % dal 1 marzo 2005 per la ipoacusia bilaterale (denunciata nel 2005) e, nella misura complessiva del 29 %, dal 13 dicembre 2005, data di presentazione della domanda di aggravamento dell’infortunio, ricomprendendo nella valutazione del danno anche i postumi della lombosciatalgia conseguente all’infortunio verificatosi nel 1996, facendo uso, nella quantificazione del danno nella complessiva misura del 29 %, degli stessi parametri di valutazione per eventi sottoposti a regimi diversi, il D.P.R. n. 1124 del 1965 e il D.Lgs. n. 38 del 2000.
Deduce l’Istituto che i detti regimi; sono coesistenti fino ad esaurimento dei casi ricadenti nel precedente sistema e, cioè, fino allo scadere dei termini revisionali delle rendite costituite per eventi verificatisi o denunciati prima del 25 luglio 2000, data di entrata in vigore del D.M. di approvazione delle tabelle ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, comma 2, e, nella specie, trattandosi di malattia professionale dell’operatore ecologico denunciata dallo stesso con domanda amministrativa (del 15 gennaio 1999) antecedente all’entrata in vigore della nuova disciplina dettata dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, le menomazioni dovevano essere valutate alla stregua del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 74 (indennizzabilità delle menomazioni superiori al 10 per cento) e non già alla stregua del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n. 2, lett. a) (indennizzabilità, in capitale, delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento, e in rendita, dal 16 per cento, nella misura indicata nell’apposita tabella di indennizzo del danno biologico).
Secondo la Suprema Corte la censura è infondata.
Non si discorre di valutazione complessiva dei postumi ricadenti in discipline diverse ma, come emerge dalla stessa sentenza impugnata -che nel fare proprie le conclusioni del CTU dipana con chiarezza la ratio decidendi con riferimento a domanda per esposizione a rischio nel segmento temporale dal 1993 al 2004-, di domanda di rendita per malattia professionale denunciata dall’assicurato dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 38 del 2000, per esposizione a rischio morbigeno protratta nel tempo anche dopo tale data.
La sentenza impugnata è immune da censure per essersi conformata ai consolidati principi espressi, non trattandosi di coesistenza di discipline diverse -come pretende l’INAIL-.
Il ricorso viene rigettato.
Avv. Emanuela Foligno
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