La non frazionabilità del credito risarcitorio

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Entrambi i Giudici di merito respingono la domanda di risarcimento del danno alla salute conseguente a sinistro stradale. La non frazionabilità del credito risarcitorio rappresenta un principio consolidato nella giurisprudenza italiana.
Secondo tale principio, il danneggiato non può suddividere arbitrariamente il proprio credito per intentare più azioni giudiziarie, pena l’inammissibilità della domanda. (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 24 giugno 2025, n. 16970).

I fatti e la non frazionabilità del credito risarcitorio

Il Tribunale di Benevento, in veste di Giudice di appello, conferma la decisione di primo grado che ha dichiarato improponibile la domanda proposta per il risarcimento dei danni alla persona subiti in conseguenza del sinistro stradale in occasione del quale la terza trasportata sulla vettura di sua proprietà, per la collisione del veicolo sul quale era trasportata con un’altra autovettura.

La domanda viene considerata in entrambi i gradi di merito improponibile avendo la trasportata già precedentemente proposto una domanda di risarcimento dei danni materiali in relazione al medesimo sinistro. Ergo, la seconda domanda viola il principio di non frazionabilità giudiziale del credito.

L’intervento della Cassazione

Preliminarmente, la Cassazione disattende l’eccezione sollevata dalla assicurazione in relazione alla pretesa inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, essendo avvenuta la detta notificazione attraverso un dominio di posta elettronica certificata riferibile a un avvocato diverso da quello munito di procura speciale per il giudizio di legittimità.

Ebbene, l’avvenuta regolare costituzione in giudizio della compagnia ha sanato la pretesa inesistenza contestata. Inoltre, trova applicazione il consolidato insegnamento ai sensi del quale la nullità della notificazione del ricorso per cassazione deve ritenersi sanata con efficacia ex tunc attraverso l’intervenuta costituzione della parte destinataria a mezzo del controricorso, secondo la regola generale dettata dall’art. 156, co. 2, c.p.c., applicabile anche al giudizio di legittimità.

Ciò detto, la trasportata deduce errata conferma della decisione di primo grado la quale non avrebbe tenuto in considerazione che tale sanzione processuale, conseguente alla violazione del principio di non frazionabilità del credito, presuppone l’avvenuto passaggio in giudicato della prima domanda risarcitoria proposta; ciò nella specie non è avvenuto.

La Cassazione respinge la doglianza.

L’abusivo frazionamento del credito,

In tema di abusivo frazionamento del credito, qualora non sia possibile l’introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa frazionata per l’intervenuta formazione del giudicato sulla “frazione” di domanda separatamente proposta, il Giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore, o anche stabilire di porre in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l’abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.

Viceversa, è il Giudice di merito (ove non possa procedere alla riunione dei giudizi sulle diverse pretese creditorie arbitrariamente frazionate) che deve dichiarare improponibile la domanda successivamente proposta, con una sentenza di rito che non impedisce la successiva domanda ‘unitaria’ del creditore.

Le Sezioni Unite sulla non frazionabilità del credito risarcitorio

Sul punto le Sezioni Unite hanno sancito “i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell’attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile”.

Ergo, pacifica la mancata dimostrazione, da parte della terza trasportata, dell’intervenuto giudicato sulla prima domanda, non avendo neppure dedotto il ricorso di un simile ipotetico interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, ne deriva l’infondatezza del ricorso che viene rigettato.

Avv. Emanuela Foligno

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