Responsabilità concorrente e prove atipiche nel giudizio civile sul sinistro mortale

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Alla vittima, deceduta a causa del sinistro, viene addebitata una responsabilità nella misura del 80%. La decisione a commento tratta anche la questione della utilizzabilità delle prove atipiche (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 26 giugno 2025, n. 17211).

Il caso

I congiunti dell’automobilista deceduto (moglie, figlie, fratelli e genitori) adiscono il Tribunale di Roma per vedere accertato che il sinistro, avvenuto al km. 5+400 della strada statale, tra la Fiat Punto condotta dalla vittima, e l’autocarro Iveco, era ascrivibile a responsabilità esclusiva di quest’ultimo.

Il Tribunale di Roma (1391/2017) accerta che il sinistro si era verificato per responsabilità concorrente della vittima, nella maggior misura dell’80%, e del camion nella restante misura del 20%.

Con sentenza n. 5598/2022 la Corte d’Appello di Roma rigetta il gravame e conferma il primo grado, pertanto, i congiunti della vittima si rivolgono alla Corte di Cassazione che rigetta in toto, confermando la doppia conforme di merito.

Il ricorso in Cassazione

Le censure mosse dinanzi la S.C. non sono ammissibili perché ripropongono le medesime argomentazioni svolte in appello, senza tenere conto che la Corte di Roma ha deciso la controversia in conformità a consolidato orientamento giurisprudenziale, rispetto al quale non sono stati offerti elementi tali da indurne una modifica.

La Corte romana, come detto, ha confermato il primo grado: a) laddove ha ritenuto di utilizzare, ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro e dell’accertamento delle condotte di guida dei conducenti coinvolti, le sommarie informazioni rese in sede penale, la relazione di consulenza tecnica del Pubblico Ministero e gli atti di indagine compiuti dalla Polizia Giudiziaria, sul rilievo per cui, mancando una norma sulla tassatività dei mezzi di prova, il Giudice può porre a base del proprio convincimento anche prove cd. Atipiche. b) Laddove, sul rilievo per cui è stato possibile stabilire in concreto, sulla base delle risultanze istruttorie, la misura dell’incidenza causale della condotta colposa dei due conducenti nella produzione dell’incidente, ha escluso l’applicazione del criterio della responsabilità presunta di pari grado, che costituisce criterio meramente sussidiario (il riferimento è all’art. 2054 c.c.).

I Giudici di appello hanno anche considerato se il conducente del camion avesse tenuto una velocità più ridotta onde ridurre le conseguenze dell’impatto, ne consegue che la decisione di merito è giuridicamente corretta.

Utilizzabilità delle prove atipiche e concorso di colpa

Difatti, “in materia di responsabilità per sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti coinvolti, l’accertamento e la graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, che sono sottratti al sindacato di legittimità ogni qual volta, come nella fattispecie in esame, il ragionamento posto a base delle adottate conclusioni – anche fondato sull’utilizzo di prove atipiche –sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico”.

Al riguardo, come svariate volte ribadito dalla S.C. anche al di fuori della responsabilità civile stradale, compete esclusivamente al Giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, controllarne l’attendibilità e la concludenza, e scegliere, tra le complessive risultanze del processo – comprese le prove atipiche –, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (principio del tutto consolidato: Cass., 05/05/2022, n. 14278; Cass., 19/06/2019, n. 16497).

Infine, i Giudici di appello hanno anche congruamente motivato in ordine alla liquidazione delle spese processuali, rilevando che: ” […] gli appellanti […] chiedono che le spese di lite del giudizio di primo grado siano poste interamente a carico degli appellati, ovvero che siano poste a carico di quest’ultimi in un importo maggiore in proporzione alla maggiore e diversa misura di responsabilità del conducente del camion nella produzione del sinistro. Questa ultima doglianza è assorbita dal rigetto dei motivi precedenti.

Avv. Emanuela Foligno

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