La registrazione di un colloquio tra persone presenti è una prova documentale

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La registrazione di un colloquio tra persone presenti, eseguita da un soggetto partecipe alla conversazione stessa, non è riconducibile, anche se eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, per cui non sottostà alle relative regole di utilizzazione processuale, dovendo essere qualificata come una prova documentale, ai sensi dell’art. 234 cpp.

Invece non è utilizzabile una registrazione di un colloquio quando eseguita occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone informate sui fatti, e quando si tratti di dichiarazioni sulle quali la testimonianza è radicalmente preclusa (Corte di Cassazione, prima penale, sentenza 2 settembre 2025, n. 30172).

I fatti

La Corte Militare di appello di Roma, confermando la sentenza del 12 dicembre 2023 del Tribunale Militare di Roma, ha condannato il ten. col. alla pena di mesi due di reclusione militare, con i benefici di legge, per il delitto di disobbedienza aggravata commesso il 02 ottobre 2020, per avere omesso di obbedire all’ordine impartito dal suo superiore, per motivi inerenti il servizio, di consegnargli un elaborato da lui predisposto, relativo ad omesse timbrature degli orari di servizio da parte di militari in forza al suo reggimento…

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