Maltrattamenti in famiglia, la violenza assistita compromette lo sviluppo del minore

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In tema di maltrattamenti in famiglia, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. “violenza assistita”, a prescindere dall’età del minorenne, purché il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Corte di Cassazione, VI penale, sentenza 5 settembre 2025, n. 30314).

La vicenda

La Corte di Messina conferma la condanna alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione, oltre alla pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, per il reato di maltrattamenti in danno della convivente, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in presenza della figlia minore.

Il condannato adisce la Corte di Cassazione lamentando contraddittorietà delle dichiarazioni della donna, che, pur riferendo del comportamento violento del compagno, ha ammesso di essere tornata con lui per il bene della primogenita e di avere concepito un figlio ad aprile 2021, condotta, questa, in contrasto con il grave comportamento, riferito dalla p.o. esclusivamente in dibattimento, ovvero che l’imputato avrebbe costretto la minore a mangiare il vomito.

Sempre secondo la tesi del ricorrente, la Corte territoriale non avrebbe fornito adeguata motivazione sulla non rilevanza delle dichiarazioni rese dal padre e dalla sorella dell’imputato, nonché dai vicini di casa, nonostante costoro abbiano riferito di non avere mai assistito a condotte violente del ricorrente ai danni della convivente; lamenta, infine, il mancato espletamento di una perizia sulla minore.

L’intervento della Cassazione

La S.C. rigetta tutte le doglianze e cassa solo in relazione alla omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva.

In primis, sulla “credibilità” della p.o. la Corte di Messina, con motivazione priva di vizi logici o giuridici, ha valutato non solo le caratteristiche del racconto della vittima, peraltro, neppure costituitasi parte civile, ma anche il riscontro offerto dalle dichiarazioni della madre, sia de retato che dirette, avendo la donna riferito di avere assistito personalmente a diversi episodi di violenza e di avere notato segni sul viso e sul corpo della figlia.

Eguali considerazione per la valutazione relativa alle dichiarazioni rese dai testi a discarico (padre e sorella dell’imputato, nonché i vicini di casa), sulla cui rilevanza il ricorrente si limita ad insistere genericamente, omettendo di considerare le argomentazioni della Corte siciliana che, alla luce delle peculiarità che connotano, secondo l’id quod plerumque accidit, la condotta maltrattante, notoriamente circoscritta alle mura domestiche, non ha reputato rilevanti le dichiarazioni rese da tali testi, i quali si sono limitati ad affermare di non avere mai assistito a condotte violente del ricorrente e di non avere mai notato segni di maltrattamento sulla persona offesa.

Maltrattamenti in famiglia e violenza assistita

Riguardo, invece, alla mancata effettuazione di una perizia sulla minore, il secondo grado ha ravvisato la contestata aggravante in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, che ha riferito della costante presenza della minore alle condotte maltrattanti del ricorrente e della sua reazione alla vista del padre, considerata dai Giudici di merito quale sintomo del malessere della minore.

La S.C. ribadisce che in tema di maltrattamenti, è configurabile la fattispecie aggravata della c.d. “violenza assistita”, a prescindere dall’età del minorenne, purché, come nel caso di specie, il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.

Ad ultimo, sulla richiesta di sostituzione della pena detentiva, la Corte ha errato nel considerare la tardività di tale richiesta solo perché non presentata nel corso del giudizio di primo grado.

In conclusione, viene disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla omessa valutazione della richiesta di sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto ad altra Sezione della Corte di appello di Messina.

Avv. Emanuela Foligno

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