La richiesta dell’indennità di accompagnamento non può essere respinta per problemi di forma (Cass. civ., sez. VI – L, 10 giugno 2022, n. 18763).

La richiesta dell’indennità di accompagnamento illegittimamente respinta per incompletezza della modulistica presentata dal beneficiario.

La decisione a commento tratta della richiesta dell’indennità di accompagnamento e veto della improponibilità della domanda nei casi di errata compilazione della relativa modulistica predisposta dall’Istituto.

Gli Ermellini esprimo il seguente principio di diritto: «In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formale compilazione dei moduli predisposti dall’INPS, o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente».

il Tribunale, in sede di opposizione ad ATPO ex art. 445 c.p.c., dichiarava inammissibile il ricorso proposto dall’invalido civile finalizzato all’ottenimento del riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, per inidoneità della domanda amministrativa.

La domanda amministrativa rivolta all’INPS, corredata da certificato medico, recava erroneamente l’insussistenza dei requisiti di legge diretti al riconoscimento della prestazione (impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore, ovvero incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita) e, pertanto, attestava che la richiedente non era, in realtà, bisognevole di accompagnamento.

La beneficiaria si rivolge in Cassazione e contesta “Violazione del D.L. n. 78 del 2009, convertito in L. n. 102 del 2009, per avere il Tribunale dichiarato inammissibile (rectius improponibile) la domanda giudiziale per inidoneità della domanda amministrativa di indennità di accompagnamento, corredata da certificato medico recante segno di spunta sull’insussistenza delle condizioni per l’indennità di accompagnamento”.

La ricorrente, a sostegno delle proprie ragioni, evidenzia che nel caso di incompleta compilazione della domanda amministrativa, ove mancante delle indicazioni delle condizioni per beneficiare dell’indennità di accompagnamento, la domanda deve essere dichiarata proponibile.

La censura è fondata.

La Suprema Corte evidenzia il principio di diritto già affermato secondo cui: “In tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all’art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente; ne consegue che non costituisce requisito ostativo all’esercizio dell’azione per il riconoscimento del beneficio dell’indennità di accompagnamento la circostanza che la richiesta dell’indennità sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all’assistito dal medico curante, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause d’improcedibilità, ovvero di improponibilità, in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost.” (Così, ad esempio, Cass. n. 24896 e Cass. n. 30419 del 2019)”.

Il ricorso viene accolto, la sentenza impugnata viene cassata e la causa rinviata al Tribunale, in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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