La sentenza del Tribunale era stata pronunciata sotto la vigenza della Legge Balduzzi, mentre quella della Corte di Appello sotto la Legge Gelli

Prima di addentrarci nel merito delle questioni giuridiche affrontate dagli Ermellini nella sentenza individuata dal n° 37794/18, risulta opportuno – ad avviso di chi scrive – ripercorrere sinteticamente i fatti di causa.

Tizio, in ragione di forti dolori addominali e testicolari tali da provocargli addirittura il vomito si recava dapprima presso la guardia medica competente e poi, dietro consiglio del dottore, presso il pronto soccorso.

Dopo una prima diagnosi di sospetta torsione del testicolo sinistro, Tizio veniva inviato presso altro pronto soccorso per una consulenza di tipo chirurgico.

Il sanitario (Caio), pertanto, all’esito dell’esame clinico, aveva rilevato un addome trattabile ma non dolente, testicolo dolente alla palpazione senza segni di edema, dimettendo di tal guisa il paziente con prescrizione di controllo presso il medico generico.

A causa del persistere dei dolori l’indomani, il medico generico consigliava a Tizio una ecografia ma i tempi erano lunghi e pertanto il paziente contattava via filo l’urologo il quale gli prescriveva antibiotico ed antidolorifico, dandogli infine appuntamento dopo 3 giorni.

Trascorsi i tre giorni, l’urologo (Sempronio) eseguiva l’ecografia e riscontrava “necrosi testicolare sinistra da pregressa torsione del funicolo spermatico”, tale da indurre il sanitario alla asportazione del testicolo, senza tuttavia intaccare la capacità di procreare.

Nel caso di specie, dunque, è stata richiesta la affermazione della penale responsabilità del primo medico del pronto soccorso (Caio), per il delitto di lesioni personali colpose gravissime, in quanto nell’ottica accusatoria per colpa consistita nell’aver omesso di porre la corretta diagnosi e di assumere una condotta sanitaria conforme alle necessità diagnostiche e terapeutiche che si impongono nei confronti di una sospetta torsione del funicolo spermatico del testicolo, limitandosi per converso alla mera somministrazione di antidolorifici e dimettendo infine il paziente, cagionava la necrosi del testicolo con conseguente perdita dell’organo, senza tuttavia influire sulla capacità procreativa del paziente.

Il medico, Caio, veniva condannato sia in primo che in secondo grado mentre la Corte di Cassazione, nella sentenza oggetto di questa breve disamina, annullava la pronuncia di condanna, rinviando infine ad altra sezione della corte territoriale, ai fini appunto di un nuovo esame, con specifico riguardo al grado di colpevolezza, così come meglio si specificherà a breve.

Orbene, i motivi di ricorso per cassazione depositati in cancelleria erano piuttosto articolati e suddivisi in sei punti e pertanto, per non tediare chi legge, mi soffermerò in maniera particolare sul secondo punto di censura, ossia quello relativo all’applicazione nel caso di specie di quanto prescritto dall’art. 6 della Legge Gelli Bianco, con specifico riferimento alle linee guida in materia di sospetta torsione del funicolo spermatico.

Innanzitutto, alla luce di quanto espressamente sancito dagli Ermellini, la materia della responsabilità medica è stata più volte modificata e/o integrata dal Legislatore (Sentenza Franzese, Legge Balduzzi, Legge Gelli Bianco) e pertanto, in applicazione del Principio di diritto sostanziale dettato in materia di successioni di leggi penali nel tempo, troverà sempre applicazione – per il principio del favor rei – la normativa più favorevole all’imputato.

In ragione di ciò, grava in capo al giudice di merito l’obbligo di eseguire “…un corretto ed esaustivo esame dei profili del fatto che garantisca l’esatta applicazione della normativa più favorevole in rapporto alle peculiarità del caso concreto…”, verificando infine se il sanitario si è attenuto, ai fini della formulazione della diagnosi e della correlativa terapia, alle linee guida espressamente dettate in materia dal Legislatore.

Nel caso di specie, invero, la sentenza del Tribunale era stata pronunciata sotto la vigenza della Legge Balduzzi, mentre quella della Corte di Appello sotto la vigenza della Legge Gelli Bianco.

Dunque, in materia di torsione del funicolo spermatico, le linee guida mediche prescrivevano al sanitario di eseguire un ecocolodoppler, ossia un esame strumentale dei vasi del funicolo che portano alla irrorazione del testicolo sottostante, ed in caso di dubbio diagnostico occorre procedere con un intervento di tipo esplorativo, atteso che la torsione del testicolo se riscontrata entro sei ore può essere interrotta, mediante la manovra di derotazione, con la conseguente possibilità di recupero nel 100% dei casi.

Pertanto, nel caso in esame, l’errore consumato da Caio era stato quello di non prospettare al paziente la necessità di un ricovero urgente ed indispensabile, atteso altresì che i sintomi riferiti dal paziente (dolori e vomito) erano proprio quelli che si avevano in caso di torsione del testicolo.

Ebbene, passando ora al tema di questo breve articolo, ossia il tema del grado di colpa del sanitario, il Collegio di Legittimità ha evidenziato che il Tribunale, emettendo la sentenza sotto la vigenza della Legge Balduzzi, non aveva chiarito a quali norme cautelari si sarebbe dovuto attenere il sanitario e dunque quali linee guida avrebbe dovuto seguire Caio, senza infine specificare se la colpa consistesse nella negligenza ovvero nella imperizia della condotta tenuta dal medico.

La Corte di Appello, in seguito, aveva “colmato” tali lacune del giudice di prime cure, ritenendo che i periti avessero esaustivamente indicato le procedure mediche da seguire in caso di torsione testicolare, ma tuttavia si era trovata ad emettere sentenza sotto la vigenza di una normativa differente, ossia allorquando la c.d. colpa medica era stata riformata dalla Legge Gelli Bianco.

Pertanto, il primo profilo da esaminare, era quello relativo alla successione di leggi penali nel tempo e dunque alla applicazione della normativa vigente: la Corte territoriale, infatti, ha escluso l’applicazione dei Principi di cui all’art. 2 c.p., asserendo testualmente, tra l’altro, che nel caso in esame “… la condotta colposa ascrivibile al (Caio) fosse connotata da negligenza e si fosse posta abbondantemente oltre i limiti delle linee guida…”.

Inoltre, hanno rilevato gli Ermellini nella sentenza in esame, giungendo pertanto all’annullamento della pronuncia di secondo grado con rinvio ad altra sezione della corte territoriale, che non si evince con chiarezza in che termini il collegio di secondo grado abbia qualificato il comportamento del sanitario.

In altre parole, sebbene fossero state già fornite in precedenza indicazioni relative al metodo per rilevare la colpevolezza in ambito medico, il collegio di secondo grado affermava che la condotta di Caio sarebbe consistita in “colpa specifica per negligenza” e poi in “colpa per imprudenza, negligenza ed imperizia, secondo il profilo di colpa cosciente, con previsione dell’evento”.

Dunque, in ragione proprio della incidenza del tipo di condotta colposa ai fini della affermazione della penale responsabilità, gli Ermellini hanno ritenuto legittimo annullare la sentenza di secondo grado e rinviare ad altra sezione, affinché facesse chiarezza proprio su tale pregnante aspetto giuridico, ossia proprio sul grado di colpevolezza, alla luce del dettato normativo e delle indicazioni già manifestate sul punto, atteso che proprio il grado della colpa consente di operare la distinzione tra condotta penalmente rilevante e condotta penalmente irrilevante.

In conclusione, la nuova sezione della corte di appello dovrà far chiarezza sul grado della colpa, atteso che alla luce della normativa vigente, l’elemento di discrimen tra la condotta penalmente rilevante e quella penalmente irrilevante è proprio rappresentato dal grado di colpa del reo.

Avv. Aldo Antonio Montella

(Foro di Napoli)

 

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