Il 28 febbraio scorso la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo del DDL 2224 (noto come “disegno di legge Gelli” in quanto presentato dall’onorevole Federico Gelli), così come licenziato dal Senato della Repubblica il giorno 11 gennaio 2017.
Relativamente ai risvolti medico-legali che interessano la responsabilità professionale odontoiatrica, occorre soffermarci sulla lettura dell’articolo 15: “Nomina dei consulenti tecnici d’Ufficio e dei periti nei giudizi di responsabilità sanitaria” che, al comma 1 recita:
“…nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l’autorità giudiziaria affida l’espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento… ecc”.
È opportuno osservare che la figura del Medico Legale, nelle consulenze che interessino esclusivamente la materia odontoiatrica, così come accade nella valutazione della responsabilità professionale odontoiatrica, non trova ragione di essere.
Ogni considerazione diagnostico-valutativa da parte del Medico Legale, se non iscritto anche all’Albo degli Odontoiatri, resta priva di supporto giuridico in riferimento ai dettami della legge 409 del 24 luglio 1985 e successive modifiche in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea Art.13 L. 3/2/2003 n.14.
L’Odontoiatria è branca medica (cioè depositaria dell’Atto Medico = la Diagnosi) con peculiarità uniche, tali da aver riservato, solamente ad essa, a partire dal 1980, un corso di laurea autonomo nell’ambito della Facoltà di Medicina e Chirurgia, trasformata a partire dal 2009 in laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria, della durata di anni 6. La Legge 409/85 ha istituito, 32 anni orsono, la professione odontoiatrica ben specificandone ruoli e competenze, decretandone l’esercizio ai soli iscritti ad uno specifico albo professionale, l’Albo degli Odontoiatri, separato rispetto a quello dei Medici Chirurghi, ancorché appartenente allo stesso Ordine professionale.
Secondo questa legge il Medico Legale non può esprimersi in materia odontoiatrica, se non iscritto anche all’albo degli odontoiatri.
Ogni considerazione che riguardi la sfera odontostomatologica, clinica o valutativa, non può prescindere dalla conoscenza e competenza in materia e non può non partire dalla diagnosi clinica che solo l’odontoiatra, per Legge, può fare.
Nelle questioni puramente odontoiatriche, il medico legale, se non iscritto anche all’albo degli odontoiatri, rappresenta una figura non giuridicamente validata ad esprimere alcuna considerazione.
Ciò comporterà un aggravio in termini di costi per la collettività ed un inutile allungamento dei tempi di gestione del contenzioso: il medico legale si troverà, infatti, nella necessità di delegare in toto al consulente odontoiatra la diagnosi e la valutazione del caso, non possedendo i requisiti giuridici di approccio alla materia odontoiatrica (secondo la legge 409/85).
Da notare che in Italia vi è la preclusione per l’odontoiatra di iscriversi alla scuola di specializzazione in medicina legale e manca una scuola di specializzazione in medicina legale odontoiatrica, la cui istituzione, auspicata, appara del tutto remota.
Esistono, però, da molti anni, corsi di Perfezionamento universitari e Master universitari di II° livello in odontoiatria legale e forense (odontologia forense, odontoiatria forense ecc.) che consentono la acquisizione di competenza di livello specialistico in materia medico-legale relativamente alla branca odontoiatrica.
Vi sono, quindi, nel nostro Paese, odontoiatri che, nel tempo, hanno acquisito particolare competenza nella materia medico-legale odontoiatrica, tecnicamente in grado e giuridicamente, sino ad oggi, nella possibilità (secondo la 409/85) di ottemperare autonomamente agli incarichi di consulenza.
La Legge Gelli rende ciò impossibile perché impedisce la nomina del singolo odontoiatra e prevede la nomina collegiale di un odontoiatra e di un medico legale, la cui mansione, per le questioni odontoiatriche, è in antigiuridicità rispetto alla legge 409/85.
È del tutto evidente che occorre, quanto prima, che venga presa in considerazione una modificazione della legge, che preveda la possibilità per l’autorità giudiziaria di individuare negli odontoiatri che abbiano conseguito il titolo di Master di II° livello in materia medico-legale odontoiatrica o in possesso di curriculum attestante il raggiungimento di una particolare competenza nella materia, le figure di riferimento cui attribuire in maniera autonoma gli incarichi di consulenza tecnica e di valutazione relativi alla questa disciplina e la distinta istituzione, negli albi dei consulenti e dei periti presso i tribunali, della categoria “odontoiatri” indipendente da quella dei medici chirurghi.
Marco Brady Bucci