Legittima installazione dell’autovelox fisso è l’argomento trattato dalla Corte di Cassazione che chiarisce il concetto di sede stradale (Cass. civ., sez. II, 22 aprile 2022, n. 12864).
Legittima installazione dell’autovelox fisso e qualificazione della strada urbana di scorrimento: uno dei requisiti minimi è la presenza della banchina.
Gli Ermellini chiariscono che “la banchina è uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, riservato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza; pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente queste precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una dimensione tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni […]”.
Il conducente del veicolo proponeva opposizione avverso un verbale di accertamento con il quale gli era stato contestato il superamento del limite di velocità previsto per quel tratto di strada comunale.
Secondo il Tribunale di Firenze, però, il suddetto viale, che non era dotato di una regolare banchina, non poteva definirsi una strada urbana di scorrimento, e accoglieva l’opposizione.
Il Comune ricorre in Cassazione deducendo che il viale, in cui era stato eseguito l’accertamento della violazione del limite di velocità mediante un autovelox fisso, è da considerarsi strada urbana di scorrimento e che è legittima l’installazione dell’autovelox in postazione fissa.
Il ricorrente deduce che il Tribunale, rilevando la mancata presenza di una regolare banchina, abbia illegittimamente escluso la natura di strada urbana di scorrimento, non tenendo conto del fatto che la citata disposizione del c.d.s. non indichi la funzione della banchina o una sua dimensione minima.
Le caratteristiche indispensabili per potere qualificare un tratto stradale, come una strada urbana di scorrimento, ai fini della legittima installazione dell’autovelox fisso, senza che vi sia l’obbligo di contestazione immediata delle violazioni accertate, sempre secondo il Comune ricorrente, sarebbero state rispettate.
La doglianza è infondata.
La Corte chiarisce che l’utilizzazione degli autovelox nei centri urbani è consentita solo con le postazioni mobili alla presenza degli agenti di Polizia, mentre le postazioni fisse e automatiche risultano di legittima installazione esclusivamente sulle strade urbane di scorrimento, previa autorizzazione del Prefetto.
In secondo luogo, l’art. 2, comma 3, lett. d) c.d.s. individua i requisiti minimi per qualificare un tratto stradale come una “strada urbana di scorrimento”, tra cui la presenza di una banchina pavimentata a destra.
Secondo gli Ermellini, per banchina deve considerarsi uno spazio all’interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, riservato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza; «pertanto, essendo la banchina pavimentata elemento comune alle autostrade, alle strade extraurbane e alle strade urbane di scorrimento, essa, per sua natura, si identifica con uno spazio avente queste precipua attitudine e, dunque, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una dimensione tale da consentire l’assolvimento effettivo delle predette funzioni […]»
La banchina, dunque, fa parte della struttura della strada e la sua relativa utilizzabilità, anche per effettuare le manovre di emergenza, «comporta esigenze di sicurezza e prevenzione assimilabili a quelle che valgono per la carreggiata, in quanto anch’essa, in assenza di specifica segnalazione contraria e benché non pavimentata, deve suscitare negli utenti – per la sua apparenza esteriore – un affidamento di consistenza e sicura transitabilità».
Nel caso trattato, lo spazio tra la carreggiata e il marciapiede era estremamente ridotto, dunque, non era presente una regolare banchina idonea a svolgere le suddette funzioni.
Concludendo, la strada urbana in questione non poteva essere qualificata come una “strada di scorrimento”, mancando un elemento essenziale per qualificarla come tale e viene esclusa la legittima installazione dell’autovelox.
Il ricorso viene rigettato.
La redazione giuridica
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