Il lavoratore aveva riportato una “lesione complessa pollice e indice della mano sinistra” entrando in contatto con la lama della sega circolare

Dalla qualità datoriale discende una serie di obblighi fondamentali, tra i quali deve annoverarsi la previsione dei rischi a cui risulta esposto il lavoratore nell’espletamento delle sue mansioni. Alla previsione del rischio è strettamente collegato l’obbligo di formare e informare il lavoratore, secondo quanto stabilito dall’art. 37 d.lgs. 81/08, e di vigilare perché siano attuate le misure previste ai fini della tutela della sua incolumità. E’ quindi pacifico che il datore di lavoro debba rispondere dell’infortunio occorso al dipendente ove la mancata formazione sia causalmente collegata al verificarsi dell’evento. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza n. 30231/2021 pronunciandosi sul ricorso dell’Amministratore di ditta condannato, in sede di merito, di avere cagionato lesioni personali a un dipendente, con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Nello specifico, il lavoratore, intento a tagliare un pannello di polistirene estruso, con l’uso di una sega circolare, sprovvista di spingitoi, entrava in contatto con la lama, riportando una “lesione complessa pollice e indice della mano sinistra” che comportava una malattia superiore a quaranta giorni.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva, tra gli altri motivi, che i giudici dì merito erano incorsi in una erronea individuazione dei responsabile del fatto. L’imputato, nella sua qualità di legale rappresentante o amministratore della società, non avrebbe dovuto essere chiamato a rispondere delle violazioni ipotizzate, occupandosi della gestione della sicurezza del dipendenti il fratello. La motivazione offerta sul punto dalla Corte di merito sarebbe stata illogica e inconferente, non riflettendo le risultanze istruttorie. Sebbene l’imputato fosse socio e legale rappresentante della società, unitamente al fratello, non poteva ritenersi responsabile delle decisioni organizzative dell’impresa, tanto meno delle scelte che riguardavano la sicurezza dei dipendenti: l’istruttoria dibattimentale avrebbe reso evidente come il diretto superiore dell’infortunato, responsabile delle decisioni organizzative dell’impresa, di fatto presente sul cantiere, non fosse il ricorrente ma il fratello. Quest’ultimo, come risultava dalle testimonianze assunte nel processo di primo grado, si occupava della gestione dei dipendenti e della loro sicurezza. L’organizzazione dell’impresa faceva capo al fratello dell’imputato, il quale non aveva solamente una funzione di P.SPP, in ausilio del ricorrente, ma aveva anche pieni poteri decisionali e di spesa. Di conseguenza la posizione di garanzia avrebbe dovuto essere individuata in capo a quest’ultimo, essendosi questi occupato in via esclusiva della formazione del lavoratore.

Gli Ermellini non hanno ritenuto di aderire alle argomentazioni proposte respingendo il ricorso in quanto inammissibile.

La Cassazione ha evidenziato come la Corte di merito avesse correttamente posto in evidenza come l’infortunio occorso al lavoratore fosse stato conseguenza della sua inesperienza, dovuta alla lacunosa formazione professionale ricevuta in relazione al compito affidatogli in azienda di tagliare un pannello di polistirene espanso con una sega circolare. Nel descrivere le modalità di accadimento del fatto la Corte di merito evidenziava che il lavoratore aveva avvicinato la mano alla lama per impedire che le vibrazioni determinate durante le fasi di taglio potessero danneggiare il materiale.

Dalla descrizione delle modalità di accadimento dell’infortunio era stata logicamente desunta la causa di esso, riconducibile ad una inadeguata e insufficiente formazione del lavoratore.

Come osservato poi dalla Corte territoriale, la qualifica di RSSP in capo al fratello dell’imputato non poteva costituire ragione di esonero da responsabilità per il datore di lavoro. Secondo costante orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia, infatti, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione svolge una funzione di consulenza in materia antinfortunistica del datore di lavoro, coadiuvandolo nella individuazione dei rischi, nelle soluzioni tecniche da adottare per impedire il verificarsi di infortuni collegati a tali rischi, nella pratica di formazione e informazione del lavoratore.

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non è equiparabile ad una delega di funzioni: ove si concretizzi un rischio prevedibile non considerato ed ove l’evento sia causalmente collegato all’omessa o incompleta formazione del lavoratore, dell’infortunio dovrà comunque rispondere il datore di lavoro.

La redazione giuridica

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