L’irregolarità del fondo e l’ostacolo alla visibilità costituito dalla posizione dell’auto in sosta non consente di ritenere la visibilità dell’anomalia (Tribunale di Livorno, Sentenza n. 595/2021 del 15/07/2021 RG n. 579/2019)

Viene citato a giudizio il Comune di Livorno per le lesioni subite da un pedone e causate dalla griglia malposizionata di un tombino di smaltimento delle acque reflue.

L’attore espone:

  • che in data 18.9.2014 alle ore 19.45 mentre percorreva a piedi il ciglio sinistro della carreggiata della SS1 Aurelia direzione nord, all’altezza del civico 206, inciampava in corrispondenza di un tombino malmesso, con superficie rappresentata da una griglia aperta al fine di far defluire le acque piovane, cadendo per terra, procurandosi numerosi danni fisici;
  • che a seguito della caduta riportava un danno permanente pari al 4% di invalidità ed una invalidità temporanea di circa 62 giorni.

Si costituisce in giudizio il Comune, eccependo il difetto di legittimazione passiva e richiedendo autorizzazione alla chiamata in giudizio della Società responsabile della manutenzione del tombino sul quale la signora era inciampata, e contestando la domanda sotto i profili della mancanza di prova sulla dinamica del fatto, nonché della condizione di invisibilità ed inevitabilità dell’insidia.

La causa viene istruita con produzioni documentali, prove testimoniali e C.T.U. medico -legale.

Il Giudice ritiene la domanda fondata e dà atto di precedenti giurisprudenziali analoghi ove è stato chiarito che “l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze, con la sola eccezione del caso fortuito”.

La testimone escussa, che stava procedendo a piedi nel medesimo tratto di strada, provenendo dalla direzione opposta (nord-sud), ha dichiarato di avere visto l’attrice mentre “inciampava sulla griglia del tombino con il piede”, mentre stava rientrando verso il muro di cinta posto sul lato della strada dopo avere oltrepassato da destra (rispetto alla direzione sud -nord) un’auto che era parcheggiata in quel punto della strada; ha riconosciuto nella foto prodotta da parte attrice la griglia sulla quale avveniva la caduta, e ha precisato che l’auto “era parcheggiata in modo da non passarci”.

La testimonianza resa e le fotografie prodotte in giudizio dimostrano che la caduta è ricollegabile ad una significativa mancata complanarità tra griglia malposizionata del tombino e fondo stradale nelle vicinanze di essa e alla esistenza di piccole soluzioni di continuo nel fondo medesimo, in adiacenza al lato della griglia verso il centro strada.

L’irregolarità del fondo nella particolare situazione venutasi a creare (ostacolo alla visibilità costituito dalla posizione dell’auto in sosta) non consente di ritenere la visibilità dell’anomalia.

Ne deriva che l’attrice ha provato l’evento danno e la sua connessione causale con la cosa di proprietà di parte convenuta, mentre il Comune non ha vinto la presunzione posta a suo carico dall’art. 2051 c.c., fornendo la prova del caso fortuito.

Il C.T.U. ha determinato il danno biologico permanente nella misura del 2% con una temporanea parziale al 75% di giorni 21, di ulteriori giorni 10 a parziale 50% e di giorni 14 a parziale al 25%; ha riconosciuto l’attinenza e congruità delle spese oggetto dei preventivi prodotti (per visite specialistiche per complessivi 480 euro – per un ciclo di fisioterapia di 700 euro; – per la relazione valutativa del Medico Legale 488 euro) .

Utilizzando le Tabelle milanesi la somma complessiva spettante all’attrice ammonta a euro 6.154,75 a titolo di danno non patrimoniale e patrimoniale.

Le spese processuali tra le parti seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 4.700,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge; le spese di CTU, egualmente, vengono poste a carico del Comune di Livorno.

Avv. Emanuela Foligno

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