E’ illegittimo il licenziamento orale intimato al dipendente; pertanto, il datore di lavoro va condannato a reintegrare il lavoratore nel posto precedentemente occupato e a corrispondergli l’indennità ex art. 18 l. 300/1970

Il tema è quello del licenziamento orale che per prassi è spesso utilizzato nel rapporto di lavoro agricolo.

Il dipendente, licenziato, presentava ricorso dinanzi al tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, l’azienda agricola, presso la quale svolgeva la mansione di artiere ippico, con un orario di lavoro a tempo pieno articolato su sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato, percependo complessivamente una retribuzione di euro 13.000,00.

Chiedeva pertanto, che venisse accertata in giudizio, la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo subordinato con l’azienda agricola convenuta e che, per l’effetto, quest’ultima venisse condannata a corrispondergli l’importo di 13.137,36 Euro, a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.

In via principale, chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’illegittimità del licenziamento orale intimatogli e che, pertanto, fosse disposta la sua reintegrazione sul posto di lavoro precedentemente occupato e il diritto all’indennità ex art. 18 l. 300/1970, parametrata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.

La decisione della Cassazione

Il punto di diritto sulla quale i giudici bolognesi sono stati chiamati a pronunciarsi è il seguente: è legittimo il licenziamento intimato al dipendente in via orale?

Nel corso del giudizio di merito tale circostanza era stata confermata anche dai due testimoni che, per l’appunto, avevano confermato la versione del ricorrente, ossia che egli fosse stato licenziato dal proprio datore di lavoro oralmente a seguito di una riunione dei dipendenti.

Più specificatamente, i due testi affermano che, dopo la suddetta riunione, il responsabile della scuderia si era avvicinato ad un gruppo di dipendenti includenti il ricorrente e gli stessi due testi e aveva loro comunicato che il rapporto di lavoro si era concluso e, conseguentemente, di non presentarsi più al lavoro.

Cosicché il Tribunale di Bologna, richiamando l’insegnamento dei giudici di legittimità, ha affermato quanto segue: Stante la prova del carattere orale del licenziamento, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 dell’art. 2 del d.lgs N°23/2015, deve essere dichiarata l’illegittimità del recesso datoriale e l’azienda agricola deve essere condannata a reintegrare il dipendente nel posto di lavoro precedentemente occupato ed a corrispondergli un’indennità commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione (…) La società ricorrente deve inoltre essere condannata a provvedere alla regolarizzazione contributiva e previdenziale del ricorrente in conformità all’inquadramento riconosciutogli e fino all’effettiva reintegra.

 

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