La Cassazione, nel pronunciarsi sul ricorso presentato da un uomo condannato per porto ingiustificato di un coltello, ha fatto chiarezza sulla distinzione tra lieve entità del fatto e particolare tenuità del fatto
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35843/2019, ha chiarito la differenza tra lieve entità del fatto di cui al comma terzo dell’art. 4 della Legge n° 110/1975 e la particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131 bis del codice penale.
Nello specifico, gli Ermellini si sono pronunciati sul ricorso presentato da un uomo che era stato condannato dal GUP del Tribunale di Caltanissetta, in esito a rito abbreviato, alla pena di € 500,00 di ammenda per porto ingiustificato di un coltello.
L’imputato era stato controllato dalla polizia giudiziaria alle ore 20.15 mentre era alla guida della sua autovettura. Egli stesso aveva consegnato agli operanti un coltello che aveva con sé, a serramanico e con lama lunga cm 9,5 e manico di cm 10.
Soltanto in udienza aveva sostenuto che si serviva di quell’oggetto per raccogliere erbe campestri, ma il giudice aveva ritenuto che l’orario di perquisizione non fosse compatibile con una raccolta di erbe né era risultato che egli fosse stato controllato nel ritorno da un luogo di raccolta di erbe. La lesività dell’arma, inoltre, non consentiva di inquadrare la fattispecie nell’art. 131 bis del codice penale. Tuttavia si riteneva il fatto come di lieve entità e si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche.
In relazione alla distinzione tra lieve entità e particolare tenuità del fatto la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non coincidenti.
Mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è tenuto ad una valutazione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta.
Nella fattispecie in esame, la negazione della particolare tenuità del fatto, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis del codice penale, non impediva la qualificazione di lieve entità del medesimo fatto, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista nell’art. 4, comma terzo, della Legge n. 110 del 1975.
Nella costruzione normativa, il fatto di particolare tenuità ha minore rilevanza offensiva rispetto al fatto di lieve entità astrattamente integrante violazione della stessa norma incriminatrice, e per questo al riconoscimento della prima qualità fa seguito il radicale effetto della non punibilità, mentre al riconoscimento della seconda fa seguito soltanto l’attenuazione della pena.
Può quindi accadere che la rilevanza penale di un comportamento – di porto fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa di un oggetto atto ad offendere – non sia così bassa da renderlo penalmente irrilevante come fatto di particolare tenuità, ma sia al tempo stesso limitata, in modo tale da consentire la sua qualificazione come fatto di lieve entità.
Ciò può avvenire quando il fatto è munito di portata offensiva significativamente inferiore a quella del comportamento astrattamente previsto dalla norma incriminatrice nell’ipotesi base, cioè non attenuata. Dall’ordine di idee esposto deriva la conciliabilità, sul piano logico, della negazione della particolare tenuità di un fatto e dell’affermazione della sua lieve entità.
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