Qualora si verifichi un’interruzione di servizio sulla propria linea mobile, l’utente non ha il diritto di accedere agli atti detenuti dal gestore telefonico

La vicenda

La ricorrente era titolare di un contratto di telefonia mobile stipulato con una nota compagnia italiana. L’azione, promossa dinanzi al Tar Calabria era volta ad ottenere la tutela risarcitoria in ragione dell’interruzione del servizio verificatasi il giorno 4 novembre 2018 sulla propria utenza.
Dopo il rifiuto ricevuto dal gestore del servizio in ordine alla richiesta di prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi alla citata interruzione di servizio; ai documenti relativi al funzionamento del servizio di assistenza del 4.11.2018; nonché ai documenti inerenti alla modalità di svolgimento dell’assistenza che la predetta società riservava ai propri clienti, con particolare riferimento alla possibilità di segnalare un guasto e interloquire con un operatore, decideva di adire i giudici amministrativi.

La questione giuridica

Si discute in ordine alla possibilità per l’utente di accedere ai documenti dettagliati relativi ad uno specifico e personale disservizio telefonico e dunque, in ordine alla ammissibilità o meno di siffatto ricorso.
La risposta positiva è giunta con la sentenza (n. 532/2019) del Tribunale amministrativo regionale della Calabria.
Senza dubbio, la ricorrente aveva un interesse diretto, concreto e attuale alla ostensione dei documenti richiesti.
Ma il gestore della linea telefonica è inquadrabile tra i soggetti tenuti a consentire l’accesso agli atti ai sensi dell’art. 22 lett. e) della l. 241/1990?
Come noto, la norma appena citata qualifica come pubblica amministrazione tutti i soggetti di diritto pubblico, nonché i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario; l’art. 23 prevede inoltre, che “Il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

La decisione

Ebbene, «la telefonia nel vigente ordinamento è attività in concorrenza regolamentata – fortemente anche per le problematiche correlate alla rete – nel cui alveo è individuato un segmento di servizio universale (v. artt. 53 ss. D.lgs. n. 259/2003, cod. comunicazione elettroniche) costituito da servizio di telefonia vocale fissa, il servizio fax, accesso ad internet sulla rete fissa, gestione delle cabine telefoniche, chiamate gratuite ai numeri di emergenza, soluzioni specifiche per i disabili».
Ad avviso dei giudici amministrativi, dunque, solo per le attività sussumibili nel servizio universale può riscontrarsi il concetto di attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario quella gestita dalla società ricorrente per le quali vi è obbligo a consentire l’accesso in base alla l. n. 241/1990.
Al contrario, la telefonia mobile per la quale la ricorrente lamentava il disservizio non rientra nell’alveo di attività di pubblico interesse né nel suo nucleo di servizio universale, sicché la tutela degli artt. 22 ss. l. n. 241/1990 non può essere riconosciuta.

La redazione giuridica

 
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