La revoca della licenza di un bar può essere disposta quando l’attività diventa un fattore di rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. In questo caso, le reiterate sospensioni e le frequentazioni ritenute pericolose hanno portato il Comune a chiudere definitivamente il locale (T.A.R., Emilia Romagna, Bologna, sez. I, Sentenza 30 dicembre 2025, n. 1666).
I fatti
Il Comune di Bologna ha revocato la licenza a un bar dopo due sospensioni disposte dal Questore per gravi problemi di ordine pubblico. Le forze dell’ordine avevano accertato una presenza abituale di soggetti ritenuti pericolosi e episodi collegati alla sicurezza. Il gestore ha impugnato il provvedimento, ma il giudice ha ritenuto legittima la revoca, considerata l’inefficacia delle misure meno incisive e la necessità di tutelare l’ordine pubblico.
Con il provvedimento il Comune di Bologna, su impulso della Prefettura, ha disposto la revoca della licenza P.G. n. -OMISSIS- e il contestuale divieto di prosecuzione dell’attività del Bar di cui è titolare la società ricorrente.
Il Comune di Bologna nel motivare il provvedimento, in sintesi: il Questore della Provincia di Bologna, ha ordinato la sospensione dell’attività rispettivamente per 5 e 30 giorni, ex art. 100 del T.U.L.P.S., in considerazione del verificarsi di vari episodi rilevanti per la sicurezza interna ed esterna del pubblico esercizio- a seguito dei provvedimenti del Questore il Comune ha comunicato ai sensi dell’art. 7, l. n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento d’ufficio (P.G. n. -OMISSIS- per il divieto di prosecuzione dell’attività di pubblico esercizio.
Revoca della licenza al bar, la società fa ricorso
La società ricorrente ha proposto impugnazione, con ricorso depositato in data 27 marzo 2023, chiedendone l’annullamento.
La comunicazione di avvio del procedimento di revoca della licenza non sarebbe pervenuta alla società ricorrente in quanto notificata ad un indirizzo pec diverso da quello in uso alla stessa, peraltro, il Comune sarebbe stato a conoscenza dell’indirizzo corretto.
Sotto altro profilo, avrebbe adottato un provvedimento sproporzionato, posto che gli episodi valorizzati non sarebbero riconducibili alla Responsabilità del titolare della società e per i quali egli non poteva esercitare alcun controllo e posto che la revoca sarebbe stata adottata senza alcun previo provvedimento di ammonimento o comunque senza la valutazione di qualche altra misura ugualmente efficace a garantire l’ordine pubblico; il provvedimento non indicherebbe, poi, le esigenze di ordine e sicurezza pubblica tali da giustificare come indispensabile la revoca della licenza. Il provvedimento, infine, sarebbe illegittimo in quanto non motivato in ordine alla Responsabilità del titolare della società, con conseguente asseritamente illegittimo automatismo sanzionatorio.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 5 giugno 2023, la società ricorrente ha impugnato anche la nota della Prefettura di Bologna, prot. n. -OMISSIS-, del 9 febbraio 2023, deducendo ulteriori censure:1a. atteso che la richiesta di revoca formulata dalla Prefettura al Comune con prot. interno n. -OMISSIS- è fondata sulla previsione di cui all’art. 19, comma 4, d.p.r. n. 616 del 1977, ma dalla lettura dell’atto comunale di revoca di tale proposta prefettizia nell’atto impugnato non vi è traccia, se ne ricaverebbe un vizio di difetto di motivazione insanabile ex post.
La frequentazione delle persone dedite ad attività criminose
Le esigenze indicate dalla Prefettura, inoltre, non sarebbero sufficienti a sorreggere un provvedimento estremamente afflittivo; dalla proposta di revoca della Prefettura, non sarebbe possibile comprendere se la turbativa dell’ordine pubblico che ha imposto la chiusura del bar del ricorrente sia da rinvenirsi nell’appartenenza o meno dei citati avventori ad un unico sodalizio criminale; se essa consegua al fatto che il bar sia frequentato sempre dalle medesime persone dedite alle anzidette “attività criminose” o se, invece, i diversi soggetti identificati in occasione dei controlli di polizia che hanno condotto all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività commerciale siano frequentatori solo occasionali del bar; se la turbativa dell’ordine pubblico consegua all’uso dei locali del ricorrente come “base” di attività di spaccio o di altro tipo di “attività criminosa”.
Se i precedenti penali e/o di polizia di cui sono risultati gravati gli avventori identificati nel corso dei controlli delle forze dell’ordine siano tutti relativi alla medesima tipologia di reato e così via; il provvedimento di revoca sembrerebbe essere conseguito in modo automatico al rinvenimento dei due involucri di sostanze stupefacenti che aveva dato luogo alla sanzione della sospensione dell’attività per trenta giorni senza ulteriori verifiche della situazione all’esito di tale prolungato periodo di chiusura.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Bologna e il Ministero dell’interno – UTG Prefettura di Bologna per resistere al ricorso. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2569 del 2023, pubblicata in data 23 giugno 2023, ha respinto l’appello cautelare con la seguente motivazione: «Ritenuto, ad una sommaria delibazione, che l’appello cautelare non è assistito da sufficienti elementi di fumus boni iuris, bene evincendosi dalla proposta prefettizia la finalità di prevenzione generale e cautelare dell’impugnata revoca della licenza, conseguente alla reiterazione di fatti (costituenti turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica) che ne avevano già comportato la sospensione da parte del Questore».
La revoca della licenza al bar perché pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica
Il Collegio, ritenuta l’infondatezza nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti, ritiene di poter prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune di Bologna. Ai sensi dell’art. 19, comma 4, del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, il Prefetto può richiedere, con efficacia vincolante, all’Amministrazione comunale l’annullamento, la revoca, la sospensione dell’efficacia di provvedimenti abilitativi relativi all’esercizio di attività che possano pregiudicare.
Ovvero anche soltanto esporre a pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica. Ai sensi dell’art. 100 TULPS, oltre ai casi indicati dalla legge, il Questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.
Dal combinato disposto degli artt. 100 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (t.u.l.p.s.) e 19 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, infatti, si desume che i Comuni non hanno una competenza propria ed autonoma in materia di ordine pubblico e, dunque, non possono compiere autonome valutazioni su tale interesse, ma sono tuttavia formalmente, se non sostanzialmente, competenti a revocare le autorizzazioni commerciali da essi rilasciate, per motivi di ordine pubblico, se vi sia una richiesta in tal senso da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, preposta istituzionalmente alla tutela dell’ordine pubblico.
Tale assetto normativo rinviene la sua ratio nella considerazione che la revoca di un’autorizzazione commerciale, in quanto contrarius actus, deve provenire dall’Autorità che ha adottato l’autorizzazione della cui revoca si discute e, pertanto, non potrebbe l’Autorità di pubblica sicurezza revocare un’autorizzazione rilasciata dal Comune, sicché si impone una leale collaborazione tra Amministrazioni preposte alla cura di diversi interessi e si prevede la competenza formale del Comune a revocare le proprie autorizzazioni, su proposta vincolante dell’Autorità di pubblica sicurezza (Cons. Stato, III, 22 dicembre 2014, n. 6324; VI, 18 novembre 2010, n. 8107).
La reiterazione del provvedimento di sospensione dimostra l’insufficienza di una tale misura
Pertanto, in presenza delle esigenze di tutela della pubblica sicurezza rappresentate dal Prefetto, il provvedimento di revoca comunale risulta sostanzialmente vincolato (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2024, n. 4342). Ciò detto, il provvedimento comunale di revoca sia motivato sia mediante il richiamo diretto ai provvedimenti questorili di sospensione, sia mediante richiamo alla comunicazione di avvio del procedimento, la quale, da un lato, esplicita, sinteticamente, i presupposti che hanno condotto all’adozione dei due provvedimenti di sospensione in questione, dall’altro richiama proprio la richiesta della Prefettura di adozione del provvedimento di revoca della licenza da parte del Comune.
Nello specifico, quindi, la giustificazione del provvedimento comunale di revoca, in conformità alla richiesta Prefettizia, poggia sui due provvedimenti di sospensione emessi dalla Questura di Bologna, peraltro a distanza di sei mesi l’uno dall’altro, il primo per 5 e il secondo per 30 giorni, e sulle circostanze che hanno fondato l’adozione dei medesimi, la cui reiterazione giustifica pienamente la revoca della licenza a danno della società ricorrente.
La reiterazione del provvedimento di sospensione, infatti, dimostra l’insufficienza di una tale misura, alla prima sospensione non essendo seguita la cessazione o il ridimensionamento delle abituali frequentazioni: passati solo sei mesi dal primo provvedimento sospensivo, la Questura ha riscontrato nuovamente una situazione critica, procedendo ad una ulteriore sospensione.
Di qui la necessità di adottare un provvedimento più intenso in ragione di una ormai radicata situazione di contrarietà alla sicurezza e all’ordine pubblico. A nulla sarebbe servito, ragionevolmente, una misura meramente proattiva come l’ammonimento, se nemmeno la sospensione ha sortito effetti positivi.
Pertanto il ricorso viene respinto.
Avv. Emanuela Foligno





