L’accettazione di un degente presso un ospedale comporta l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale

La Corte d’appello di Roma aveva condannato un ospedale a risarcire gli appellanti i danni dagli stessi subiti a seguito del decesso della loro congiunta (coniuge e madre degli attori), contestualmente confermando il rigetto della medesima domanda nei confronti dei medici in esso operanti.

A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale aveva evidenziato l’avvenuta dimostrazione, a seguito delle indagini tecniche svolte nel corso del giudizio, della riconducibilità del decesso della donna “all’incidenza di un’infezione da stafilococco aureo” contratta da quest’ultima nel corso del ricovero presso la medesima struttura ospedaliera, senza che a tale processo causale avesse contribuito l’eventuale condotta degli altri medici chiamati in giudizio. Ciò posto, la corte d’appello aveva provveduto alla liquidazione del danno rivendicato dagli attori.

Il ricorso per Cassazione

Contro tale decisione l’azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’errata applicazione della legge penale, specie nella parte in cui aveva affermato la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il fatto ad essa addebitato e il decesso della paziente, sulla base di un’inadeguata valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti nel corso del giudizio e delle contraddittorie risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, giungendo ad affermare la propria responsabilità ai sensi dell’art. 1228 c.c., nonostante l’avvenuta attestazione dell’insussistenza di alcun illecito colposo dei medici” in essa operanti.

Ma il motivo non è stato accolto perché infondato (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 28989/2019). A giudizio degli Ermellini, la pronuncia della corte territoriale era perfettamente in linea con il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui l’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria – rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato – avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione (Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 18/09/2014).

La prova del nesso causale

Nella specie, una volta comprovata la riconducibilità causale del danno alla salute al fatto della struttura sanitaria che aveva accettato il ricovero della donna, incombeva su detta struttura l’onere di fornire la prova della riconducibilità dell’inadempimento a una causa autonoma ad essa non imputabile, in coerenza al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il nesso di causalità tra l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta all’ospedale dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza (Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017).

Avendo dunque gli attori comprovato la sussistenza di un preciso nesso di derivazione causale tra il fatto occorso nella struttura sanitaria convenuta e l’insorgenza della patologia che condusse la loro congiunta al decesso, e non avendo detta struttura dimostrato la riconducibilità dell’inadempimento, o dell’impossibilità dell’adempimento, a una causa ad essa non imputabile, del tutto correttamente il giudice d’appello aveva sancito la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria convenuta per l’inadempimento contrattuale ad essa concretamente ascritto.

La redazione giuridica

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