Per la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione – specifica la Cassazione – non si richiede che sussista “l’animus iniurandi vel diffamandi”
In sede di merito era stato ritenuto colpevole di diffamazione, in concorso, commessa ai danni di un medico di una Asl, per la pubblicazione, su siti internet, di scritti diffamatori a lui inviati dalla madre di un paziente psichiatrico affinché ne desse ampia diffusione.
Il professionista, a sua volta medico, aveva eccepito l’eccessiva genericità delle imputazioni a suo carico e per questo aveva invocato l’applicazione della particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
Inoltre, nell’impugnare la sentenza di secondo grado, si doleva della non ravvisabilità dell’animus diffamandi essendosi limitato a diffondere la e-mail scritta da una madre disperata e includente una comunicazione proveniente da un medico psichiatra che elaborava censure di metodo in ordine alla terapia somministrata al giovane dal personale medico della Asl.
La Cassazione, con la sentenza n. 2705/2020 ha ritenuto il ricorso infondato.
Gli Ermellini hanno infatti chiarito che, in tema di delitti contro l’onore, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista “l’animus iniurandi vel diffamandi”, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente, consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle intenzioni dell’agente.
Con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità del fatto, la Suprema Corte ha invece evidenziato come la Corte territoriale avesse già giustificato la decisione facendo riferimento alla gravità delle accuse all’onore e alla professionalità della persona offesa, e considerando non occasionale la condotta per le ripetute email inoltrate dal ricorrente.
La redazione giuridica
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