Dopo la separazione dei genitori, i figli hanno diritto ad un mantenimento tale da garantire loro un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza
È quanto ha affermato la Sesta Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 1562/2020 in commento, in materia di separazione e mantenimento dei figli.
A proporre ricorso ai giudici Ermellini era stata una donna che aveva impugnato il provvedimento col quale la corte d’appello aveva fissato in 1.100 Euro l’assegno di mantenimento a carico dell’ex marito, in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente, con ella convivente.
Nella specie, la donna lamentava il fatto che la corte territoriale non avesse effettuato una valutazione ponderata dei due redditi, del loro presumibile tenore di vita, della disparità reddituale a favore dell’ex coniuge e delle accresciute esigenze di vita del figlio.
Il giudizio di legittimità
Ma il Supremo Collegio, nel respingere il ricorso, ha ribadito che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l’età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Ne consegue che non esiste duplicazione del contributo nel caso sia stabilito un assegno di mantenimento omnicomprensivo con chiaro riferimento a tutti i bisogni ordinari e, contemporaneamente, si predisponga la misura della partecipazione del genitore alle spese straordinarie, in quanto non tutte le esigenze sportive, educative e di svago rientrano tra le spese straordinarie.
La decisione
Tuttavia, nel caso in esame il ricorso era inammissibile in quanto consistente in una “mera contestazione della valutazione di merito eseguita dalla Corte di appello”. Come è noto, nella sua valutazione il giudice del merito non può ritenersi vincolato dalle statuizioni del giudizio di separazione né da un criterio di adeguamento automatico dipendente dall’età e dal miglioramento delle condizioni economiche dei genitori.
La fissazione dell’assegno destinato al mantenimento del figlio, operata dal giudice della cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere parametrata sulle effettive e attuali esigenze del figlio alla luce ovviamente di talune circostanze, che attengono in primo luogo alla condizione economica dei genitori ma non sulla base di una mera corrispondenza proporzionale e che prescinda dall’effettiva valutazione delle concrete esigenze di vita del ragazzo. Una valutazione il cui sindacato resta precluso alla Cassazione se non è basato su una motivazione inesistente o che trascuri fatti decisivi ai fini della attribuzione e quantificazione del diritto. Ipotesi che palesemente non ricorreva nel caso in esame.
Per queste ragioni, la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La redazione giuridica
Leggi anche:
MANTENIMENTO: ASSEGNO ALLA FIGLIA ANCHE SE OTTIENE UNA BORSA DI STUDIO