È stato condannato per omicidio colposo il titolare di un negozio di animali ritenuto responsabile di aver venduto due pappagallini portatori di una malattia infettiva letale per gli esseri umani
La vicenda
Nel 2018 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con la quale era stato dichiarato responsabile del reato di omicidio colposo, commesso ai danni della persona offesa, il titolare di un negozio di animali.
L’uomo rispondeva del reato citato per aver colposamente, in violazione delle norme sul commercio di animali, venduto alla persona offesa – nel gennaio del 2010 – alcuni pappagallini affetti da “psittacosi”, una grave malattia infettiva originata da un batterio di cui sono portatori i volatili ed in particolare i pappagalli, e che può essere trasmessa dall’animale infetto all’uomo per via aerea.
Inizialmente si pensava ad una bronco-polmonite, ma al secondo accesso in ospedale allorquando la situazione per la paziente si era aggravata al punto da determinarne il ricovero in rianimazione, la diagnosi era stata proprio quella di psittacosi.
La Corte territoriale, conformemente a quanto accertato dal primo giudice, aveva ritenuto riconducibile la malattia che aveva poi, condotto alla morte la paziente, ai due pappagallini dalla stessa acquistati e, risultati positivi alla presenza del batterio in questione, individuando la colpa generica e specifica del prevenuto nella mancata osservanza della normativa applicabile nel caso di specie. al commercio dei detti volatili, quali il regolamento CEin. 328/2007, il regolamento di polizia veterinaria di cui al d.P.R. n. 320/1954, la legge regionale Campania n. 16/2001 e la delibera della Giunta regionale Campania n. 593/2006, trattandosi di materiale normativo teso non soltanto alla tutela del benessere degli animali ma anche alla salvaguardia della salute della collettività.
Il ricorso per Cassazione
Avverso la predetta sentenza l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando, tra gli altri motivi, la volazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del nesso causale.
Al riguardo, deduceva l’intervento di due elementi idoeni ad interrompere il nesso causale fra la condotta contestata e l’evento morte.
In primo luogo, il mancato tempestivo intervento dei medici dell’ospedale, volto a rallentare o bloccare il decorso della patologia.
In secondo luogo, la circostanza, pure accertata, che la trasmissione del batterio si ha per via aerea, attraverso le feci essiccate del volatile, qualora esse non siano tempestivamente rimosse.
Ma i giudici della Suprema Corte hanno confermato la decisione impugnata.
In primo luogo poiché il ricorso formulato dalla difesa era generico e inidoneo a smentire la tesi dell’accusa.
In secondo luogo, perché si era di fronte ad una c.d. “doppia conforme”di condanna che aveva, peraltro, adeguatamente motivato sul punto.
L’interruzione del nesso causale
Quanto alla sopravvenienza di cause idonee ad escludere il rapporto di causalità con l’evento, la giurisprduenza di legittimità ha più volte chiarito che deve trattarsi di circostanze che si “innescano un processo causale completamente autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente, o che, pur inserite nel processo causale ricollegato a tale condotta, si connotino. per l’assoluta anomalia ed eccezionalità, collocandosi al di fuori della normale; ragionevole probabilità” (Sez. 4, n. 53541 del 26/10/2017).
Nel caso di specie, la Corte territoriale, aveva accertato che l’ipotizzata scarsa pulizia da parte degli acquirenti delle gabbie dei volatile – ritenuta dalla difesa determinante nella causazione del contagio- era rimasta circostanza processualmente indimostrata, oltre che inverosimile vista l’attenzione mostrata dall’intera famiglia nella cura dei loro animali, dei quali si premuravano addirittura di curare la sepoltura in apposito cimitero.
Quanto all’asserita incidenza causale sul decesso della donna del ritardo nella somministrazione degli antibiotici da parte dei medici dell’ospedale, i giudici di merito l’aveano ritenuta parimenti indimostrata, avendo il c.t.u. escluso che tale ritardo, vista la gravità della situazione clinica della paziente, avrebbe potuto incidere sulla causazione dell’evento letale.
La decisione
«Del resto, con specifico riguardo al comportamento negligente dei sanitari nelle cure praticate alla vittima di un precedente evento lesivo, deve rammentarsi che l’eventuale negligenza o imperizia dei medici, ancorché di elevata gravità, non elide, di per sé, il nesso causale tra la condotta lesiva e l’evento morte, in quanto l’intervento dei sanitari costituisce, rispetto al soggetto leso, un fatto tipico e prevedibile, anche nei potenziali errori di cura, mentre ai fini dell’esclusione del nesso di causalità occorre un errore del tutto eccezionale, abnorme, da solo determinante l’evento letale (cfr. Sez. 4, n. 25560. del 02/05/2017; Sez. 4, n. 41943 del 04/10/2006)».
In definitiva, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e per l’effetto, confermata la decisione di condanna a carico dell’imputato.
La redazione giuridica
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