Il malfunzionamento della palina semaforica in un incrocio imponeva al motociclista la verifica del sopraggiungere, o meno, di altri veicoli (Tribunale di Busto Arsizio, Sez. III, Sentenza n. 1204/2021 del 28/07/2021-RG n. 3058/2018)

Il danneggiato cita a giudizio il Comune di Busto Arsizio onde vederne accertata la responsabilità nella causazione del sinistro e ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti ed ammontanti a complessivi euro 5.107,48 (di cui euro 735,00 per il danno alla persona, euro 3.872,48 per il danno a cose pari alla spesa sostenuta per la riparazione del motociclo ed euro 500,00 per danno da fermo tecnico). L’attore deduce di essere stato coinvolto in un sinistro stradale a causa del malfunzionamento della palina semaforica di proprietà del Comune di Busto Arsizio.

In particolare, alle ore 17,15 del 29.8.2016, percorreva alla guida della propria Vespa la via Magenta, con direzione verso il centro cittadino. Giunto all’intersezione con la via dei Mille, notava che la segnalazione semaforica dedicata ai veicoli che provenivano dalla sua direzione era spenta. Moderata la velocità, impegnava l’incrocio quando veniva investito da una autovettura il cui conducente asseriva di essere transitato con luce semaforica verde.

Gli Agenti di Polizia locale intervenuti constatavano il malfunzionamento del dispositivo semaforico posto sulla palina destra di via Magenta (luce rossa), all’incrocio con via dei Mille e non sanzionavano il conducente del motociclo in quanto il passaggio all’incrocio era giustificato dal suddetto mancato funzionamento della luce rossa.

Il Comune convenuto contesta l’avversa domanda, chiedendone il rigetto per infondatezza.

In particolare, l’Ente locale deduce che:

  • la verifica effettuata presso la centrale operativa della Polizia Locale di Busto Arsizio con riferimento ai giorni del mese di agosto 2016 antecedenti il 28/8/2016, ha escluso riferite segnalazioni al malfunzionamento della palina semaforica di destra posta in via Magenta all’ incrocio con viale dei Mille;
  • nel mese di agosto 2016, così come nei mesi precedenti ed in quelli successivi, il personale dell’impresa –deputata alla manutenzione e al controllo degli impianti semaforici-, ha provveduto ad effettuare il controllo del semaforo di via Magenta intersezione con via dei Mille ;
  • ai controlli effettuati nel mese di agosto 2016 dall’impresa appaltatrice il semaforo ubicato in via Magenta intersezione con via dei Mille è risultato funzionante.

Il Tribunale ammette le prove testimoniali e, all’esito della fase istruttoria ritiene infondata la domanda avanzata, sia sotto il profilo della responsabilità per custodia di cui all’art. 2051 c.c., sia sotto il profilo della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c..

Non vi è la prova del nesso causale tra il sinistro e il malfunzionamento del dispositivo semaforico, che viene dall’attore identificato quale insidia stradale e fonte di responsabilità in capo al Comune.

Invero, il Comune ha dimostrato, che all’intersezione con via dei Mille vi sono, su via Magenta, due distinte paline semaforiche, l’una posta a destra e l’altra a sinistra della carreggiata, entrambe munite di dispositivi orientati verso i veicoli procedenti in direzione centro città, ovvero la direzione percorsa dall’attore.

La deposizione dell’Agente di Polizia Locale intervenuta sul luogo del sinistro appena dopo la sua verificazione, riferisce della presenza dei due semafori al momento del sinistro, ma anche del regolare funzionamento del dispositivo posto a sinistra.

Ergo, siccome è pacifico che l’autoveicolo investitore proveniente da via dei Mille transitava con la luce verde, e che il malfunzionamento consisteva unicamente nello spegnimento della luce semaforica rossa su via Magenta, l’attore impegnava l’intersezione non avvedendosi che la palina semaforica posta alla sua sinistra dava luce rossa.

Ne deriva che l’impatto tra i due mezzi non è causalmente riconducibile alla mancata accensione della luce rossa sul dispositivo di destra, ma sia ascrivibile alla negligenza del conducente del motociclo, il quale non si avvedeva della luce rossa funzionante sul dispositivo di sinistra che gli imponeva di arrestarsi.

Era preciso obbligo del motociclista, infatti, non limitarsi a osservare la palina del lato destro, ma percepire con attenzione tutti i segnali esistenti e visibili nell’incrocio, tra cui quello della palina di sinistra, funzionante.

Ciò a maggior ragione, in orario diurno, con il semaforo lato destro spento.

Oltretutto, il non funzionamento delle luci semaforiche in un incrocio imponeva al motociclista la verifica del sopraggiungere, o meno, di altri veicoli.

La circostanza che il motociclo avesse il diritto di precedenza non escludeva quella particolare cautela richiesta nell’attraversamento di un incrocio

Per tali ragioni la domanda attorea viene rigettata e il motociclista viene condannato al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui