La CTU non ha ravvisato elementi di criticità e censure, non rilevandosi un rapporto causale tra la condotta dei sanitari e il deficit funzionale indicato dalla paziente (Tribunale di Cassino, Sentenza n. 1064/2021 del 20/07/2021-RG n. 200752/2009

Il paziente cita a giudizio l’AUSL di Frosinone e il Medico specialista al fine di vedere accertato e dichiarato che a causa dell’operato inadeguato veniva dapprima applicato l’apparecchio gessato braccio – antibrachiale, e poi trattenuto e non modificato anche a seguito dei fastidi lamentati. Ne è derivato un grave deficit funzionale del polso, del gomito e della mano sinistra.

Prima di entrare nel merito, il Tribunale dà atto che una delle problematiche più controverse discusse negli ultimi decenni è quella relativa alla qualificazione giuridica della responsabilità medica verso il paziente, con riferimento tanto al Medico, quanto alla struttura sanitaria interessata.

La Legge 24/2017 (c.d. Gelli -Bianco) è stata risolutoria in tal senso, poiché ha distinto, all’art. 7, commi 2 e 3, la responsabilità medica della Struttura sanitaria rispetto a quella del Sanitario operante presso la stessa: per la prima, la responsabilità avrà sempre natura contrattuale; per il secondo, extra -contrattuale.

Attraverso la diversa qualificazione della responsabilità del Sanitario e della Struttura, anche l’onere della prova ha subìto una diversa ripartizione.

L’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra il Sanitario e il paziente, comporta l’applicazione dell’art. 2043 c.c., e non più del 1218 c. c.

In ragione di ciò, non sarà sufficiente per il danneggiato allegare l’inadempimento, ma dovrà essere fornita anche la prova della colpa e il nesso causale.

La Suprema Corte, in svariate pronunzie, ha statuito che “è onere del paziente danneggiato provare che la condotta del sanitario è stata la causa del danno, di cui si chiede il risarcimento, secondo il criterio del “più probabile che non”, sicché ove la stessa sia rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata.” (v. Cass., Sez. VI, ord. n. 21939 del 02.09.19; Cass., III sez., n. 18392 del 26.07.2017; v. altresì le sentt. 7 dicembre 2017, n. 29315; 29 gennaio 2018, n. 2061; 15 febbraio 2018, n. 3704; 2 marzo 2018, n. 4928; 30 ottobre 2018, n. 27446; ordinanze 13 luglio 2018, n. 18540; 19 luglio 2018, n. 19204; 22 agosto 2018, n. 20905; 13 settembre 2018, n. 2227; 12 ottobre 2018, n. 2537).

Una volta dimostrato il nesso eziologico tra lesione, la malattia o il suo aggravamento – da un lato – con la condotta commissiva od omissiva del Sanitario, dall’altro spetta alla Struttura provare che l’inadempimento derivi da prestazione divenuta impossibile per causa a lei non imputabile, o che lo stesso derivi da un evento imprevedibile e inevitabile secondo la comune diligenza.

In altri termini, l’allegazione dell’inadempimento non dimostra in re ipsa che lo stesso sia causa del danno patito, in quanto quest’ultimo potrebbe avere un’origine diversa dall’inadempimento medesimo.

Difatti, l’art. 1218 c.c. vincola il soggetto presuntivamente inadempiente a provare l’adempimento o l’esattezza dello stesso.

Il danneggiato-attore avrebbe dovuto dare prova della sussistenza di colpa da parte del Medico e della sussistenza di azioni od omissione aventi un nesso eziologico con i danni lamentati.

L’attore fa riferimento a “un operato inadeguato della struttura sanitaria ASL di Frosinone e del Medico specialista, che ha dapprima ha ritenuto di applicare l’apparecchio gessato braccio – antibrachiale, e poi di trattenerlo e non modificarlo anche a seguito dei fastidi lamentati,”.

Secondo l’attore, da ciò conseguiva un grave deficit funzionale del polso, del gomito e della mano sinistra.

Ebbene, è di tutta evidenzia che l’attore non abbia specificato in cosa sia consistito l’errore da parte del Medico ed il rapporto di causalità con le patologie lamentate, senza alcuna indicazione precisa.

La CTU Medico-legale espletata ha dato atto che non sono ravvisabili elementi di criticità e censure, non rilevandosi un rapporto causale tra la condotta dei sanitari e le lesioni indicate dalla parte attrice. ,

Per tali ragioni la domanda viene respinta e l’attore viene condannato al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 per ogni convenuto, oltre oneri accessori e rimborsi forfettari, e al pagamento delle spese di CTU Medico-legale.

Avv. Emanuela Foligno

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