Accertata la fondatezza della domanda del lavoratore, tuttavia le spese di giudizio vengono compensate al 50% per mancata collaborazione in fase amministrativa (Tribunale di Milano, Sez. lavoro, Sentenza n. 1760/2021 del 28/07/2021-RG n. 12389/2019)

Con ricorso il lavoratore conviene a giudizio l’Inail onde vedere accertato e dichiarato che a causa della tecnopatia contratta vi sono postumi invalidanti in misura pari al 12% o quantomeno superiori al 6% a decorrere dal 1 8/05/2018. L’Istituto, costituendosi in giudizio, chiarisce che in sede amministrativa la domanda veniva respinta a causa della mancata integrazione documentale da parte del lavoratore. Il Tribunale dispone CTU Medico-Legale ed evidenzia che l’Istituto ha riconosciuto nel 2018 l’origine lavorativa della patologia denunziata dal lavoratore e consistente in “discopatia degenerativa polidistrettuale connessa alla professione di autista e trasportatore”.

Pacifico, dunque, che l’Istituto, in data 5 luglio 2018, accertava l’eziologia professionale e riconosceva un danno biologico permanente in misura del 6%, con conseguente indennizzo capitale di euro 3.746,38, ritenuto insufficiente dal lavoratore.

Dalla CTU è emerso che: “Sulla base della documentazione visionata, nonché della visita medico -legale effettuata, sono emersi elementi tecnici di giudizio per affermare che: per effetto della malattia professionale denunciata il 18 maggio 2018 e già presa in carico è attualmente obiettivabile un quadro di discopatia degenerativa L4 -L5 ed L5 -S1, caratterizzata da protrusione ad entrambi i livelli, nonché focalità erniaria mediana -paramediana sinistra ad L5 -S1 e mediana ad L4 -L5, con la estrinsecazione algico -disfunzionale descritta nella sezione anamnestico -obiettiva della presente relazione. Tale quadro menomativo è idoneo nell’ingenerare una riduzione permanente dell’integrità psico –fisica, per la cui valutazione sono richiamabili le indicazioni fornite dalle voci tabellari (Tabelle di cui al D.M. 12 Luglio 2000) n. 193 o n. 213. Operando una rimodulazione analogica dell’entità della menomazione in base alla tipologia ed estensione del quadro anatomo -patologico strumentalmente osservato ed alle disfunzionalità obiettive riscontrate, è possibile operare, per la condizione in discussione, una valutazione di incidenza sulla integrità psico-fisica individuale (danno biologico) pari al 10% (dieci percento)”.

I CTP delle parti nulla eccepiscono sulle conclusioni del CTU e il Tribunale ritiene di condividere appieno l’elaborato peritale depositato.

Ne consegue la fondatezza della domanda attorea, ritenendosi accertato che il ricorrente ha riportato a causa della discopatia degenerativa contratta, postumi invalidanti in misura del 10%, a fronte del 12% invocato dal lavoratore.

L’Inail è dunque tenuto al pagamento del maggior indennizzo capitale rispetto al 6% già riconosciuto nell’anno 2018, con interessi legali dal dovuto al saldo.

Le spese di lite e di CTU seguono la regola della soccombenza, ma con un contemperamento in misura della metà non essendo stato contestato in causa l ‘assunto della omessa produzione documentale in sede di procedimento amministrativo, da parte del ricorrente, produzione che avrebbe potuto evitare il giudizio.

Avv. Emanuela Foligno

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