Il ddl presentato dai senatori Unterberger, Durnwalder e Steger prevede domande ai Comuni ed erogazione del beneficio da parte dell’INPS.
Un disegno di legge presentato il 23 marzo scorso dai senatori Unterberger, Durnwalder e Steger recante “Disposizioni concernenti l’erogazione anticipata dell’assegno di mantenimento a tutela del minore” propone il mantenimento dei figli anticipato dallo Stato.
Ma cosa significa, nello specifico?
Ebbene, se il genitore obbligato a farlo non paga il mantenimento ai figli, questo verrà anticipato dallo Stato. Dopodiché, il relativo diritto di credito sarà trasferito in capo all’INPS.
La proposta del mantenimento dei figli anticipato dallo Stato ricorda, in molti dei suoi punti, la disciplina del c.d. “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno”.
Quest’ultimo è previsto dalla L. 208/2015 e attuato dal D.M. del 15/12/2016 allo scopo fornire un sostegno economico al coniuge in caso di inadempimento dell’obbligo di mantenimento.
Per quel che concerne la proposta in commento, invece, essa mira a intervenire in materia di prestazioni assistenziali in favore dei minori. Questo alla luce della sempre più crescente instabilità coniugale che si registra nel nostro Paese.
I sempre più frequenti divorzi, le separazioni, hanno avuto una ricaduta importante sui figli, spesso minorenni, che con questo ddl si vorrebbero tutelare.
Ma, hanno affermato i senatori promotori dell’iniziativa, c’è un dato da rilevare.
“La contribuzione al mantenimento della prole nell’istituto dell’affidamento esclusivo – affermano – viene riconosciuta al coniuge affidatario, nella maggior parte dei casi la madre, economicamente più debole, e purtroppo non sempre viene percepita come un obbligo, ma piuttosto come una mera facoltà”.
E sebbene sia anche previsto l’istituto dell’affidamento condiviso come regola, è consentito al giudice di disporre l’assegno periodico a favore del genitore che sostiene le spese maggiori.
Tuttavia, i casi di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento, sono ancora molto numerosi.
Succede spesso, infatti, che i genitori affidatari si trovino in difficoltà poiché chi deve corrispondere l’assegno non lo fa.
Da qui arriva la proposta del mantenimento dei figli anticipato dallo Stato.
Si tratterebbe di predisporre un’erogazione anticipata al genitore affidatario (o altro soggetto affidatario) delle somme destinate al mantenimento nel caso in cui il genitore obbligato non corrisponda le medesime.
Una soluzione che si inserirebbe nel solco tracciato dalla legge provinciale n. 15/2003.
I destinatari
I destinatari della proposta sarebbero il genitore o un altro soggetto affidatario del minore, se quest’ultimo è cittadino italiano o cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea. A patto che risieda e abbia dimora abituale da almeno un anno in Italia. È escluso, invece, l’affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.
Come accedere
Per accedere al beneficio, graverebbe sull’interessato l’onere di produrre un titolo esecutivo. Esso dovrebbe essere fondato su un provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana.
Inoltre, dovrebbe stabilire l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario.
Ancora, si richiederebbe l’esibizione di un atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di 30 giorni. Oppure, la sentenza dichiarativa del fallimento dell’obbligato al mantenimento.
La proposta, inoltre, prevede un requisito reddituale per accedere.
Non possono accedervi i richiedenti con redditi propri assoggettabili all’imposta sul reddito delle persone fisiche superiori a 29.000 euro annui.
A concedere l’assegno sarebbero i Comuni. Ma l’erogazione delle somme avverrebbe da parte dell’INPS. Presso l’Istituto sarebbe creato un apposito fondo speciale. Esso sarebbe dedicato, con una dotazione finanziaria complessiva di 1.500.000 euro annui.
Questo comporterebbe che il diritto di credito derivante dalla corresponsione anticipata al genitore affidatario si trasferirebbe, ai sensi dell’articolo 1201 c.c, proprio in capo all’INPS.
A quel punto, l’Istituto potrebbe rivalersi direttamente sul genitore obbligato per la riscossione delle somme erogate e degli interessi maturati.
L’ente erogante corrisponderebbe l’assegno di mantenimento in misura non superiore a 500 euro mensili. L’importo è aumentabile fino ad un massimo di 150 euro per ogni figlio dopo il primo.
Infine, la prestazione, verrebbe effettuata mensilmente. Essa avrebbe durata semestrale.
Questa sarebbe poi rinnovabile su richiesta. Il tutto, a patto che sia corredata da autocertificazione della sussistenza dei requisiti prescritti.
In caso di avvio o ripristino dei pagamenti da parte dell’obbligato, il beneficiario dell’anticipazione avrebbe l’onere di comunicarlo all’INPS.
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