I genitori naturali del bambino sottoscrivono un accordo con il quale il padre si impegna al mantenimento del figlio versando determinate somme. Si tratta di obbligazione naturale o di accordo cogente? (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 10 gennaio 2025, n. 647).
La vicenda
Tra la coppia intercorreva una relazione sentimentale negli anni 1992-1993, dalla quale nasceva in data 03/10/1993 in Milano il loro figlio (che veniva però riconosciuto solo dalla madre).
In data 10/06/1995, il padre sottoscriveva un impegno, non sottoposto a ratifica del Tribunale, con il quale si impegnava a versare entro il 15 di ciascun mese la somma di quattrocentomila lire, oltre rivalutazione Istat, a titolo di concorso al mantenimento del figlio.
Avendo il ricorrente cessato di corrispondere quella la cifra, veniva emesso dal Tribunale di Milano in data 13/12/2016 il decreto n. 30283/2016 con il quale gli veniva ingiunto di pagare la somma di 8.665,28 euro oltre alle spese di procedura a titolo di arretrati non versati alla madre, in forza della scrittura privata del 30/06/1995.
A seguito dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale di Milano affermava l’esistenza dei criteri di certezza, liquidità ed esigibilità e condannava l’uomo al pagamento di 8.665,38 euro, oltre interessi di legge, spese di procedura e spese di lite. Con sentenza n. 745/2022 del 04/03/2022, la Corte d’Appello di Milano respingeva l’appello dell’uomo, con condanna dell’appellante alla refusione delle spese.
La Cassazione conferma l’obbligo al mantenimento del figlio
Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 co. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e 5 c.p.c. per grave vizio di motivazione, illogicità della stessa ovvero per incongrua argomentazione della decisione.
L’uomo sostiene che risulta evidente che il Giudice del merito abbia diretto la propria indagine sia all’accertamento della azionabilità della scrittura privata, nella parte in cui il credito oggetto della stessa viene ritenuto certo, liquido ed esigibile, sia, in via pregiudiziale, alla natura dell’obbligazione a questa sottesa, ritenuta valida in quanto l’impegno negoziale assunto dalle parti è qualificabile quale atto negoziale meritevole di tutela a carattere atipico ex art. 1322 con il quale le stesse si impegnano a regolare i rapporti economici inerenti al mantenimento del figlio nella fase di determinazione e valutazione della costituzione dello status. Nondimeno, il negozio con il quale un disponente si impegna alla corresponsione periodica di prestazioni a carattere economico a favore di un soggetto debole a scopo assistenziale trova riscontro nelle diverse figure contrattuali tipiche che l’ordinamento ritiene meritevoli di tutela in ossequio al principio di solidarietà sociale di cui all’art. 2 Cost.
Affermata la natura cogente dell’obbligazione naturale della scrittura privata
Secondo la sua tesi, i Giudici milanesi avrebbero omesso di considerare che l’accordo stipulato fra le parti, pur costituendo espressione dell’autonomia privata, risulterebbe contrario alle norme imperative e all’ordine pubblico poiché avente ad oggetto diritti indisponibili sottratti alla libera negoziazione.
Quanto sostenuto non è fondato. Il panorama normativo e i precedenti giurisprudenziali richiamati dal ricorrente in relazione alla indisponibilità dei diritti familiari, oggetto di un costante controllo pubblico e non suscettibili di regolazione per atti di autonomia privata, non possono trovare applicazione nel caso di specie in quanto tutti relativi a posizioni giuridiche soggettive che sorgono in un momento successivo alla costituzione dallo status familiare e da questo pregiudizialmente dipendenti. Per converso, la scrittura privata ha ad oggetto aspetti che prescindono dagli obblighi che scaturiscono direttamente dal rapporto genitoriale già costituito dovendo essere riferita alla temporanea regolamentazione di rapporti di carattere patrimoniale anteriormente all’accertamento dello status filiationis.
Difatti, sono già stati valorizzati in passato contratti atipici di prestazioni anche latu sensu alimentari a carattere vitalizio eseguibili, a motivo della più marcata alea, unicamente da un vitaliziante specificamente individuato alla luce delle sue proprie qualità personali (cfr. Cass. sez. II, n. 8209 del 22/04/2016). ne deriva che tanto più può dirsi meritevole di tutela il negozio atipico che, come nel caso di specie, è destinato a cessare la produzione dei propri effetti con la futura pronuncia sullo status del beneficiario, in ogni tempo sollecitabile dal disponente con la relativa azione in giudizio di cui agli artt. 269 e 270 cc.
Conclusivamente, viene affermata la natura cogente dell’obbligazione naturale di cui alla scrittura privata sottoscritta dai genitori del bambino (essendo accordo giuridicamente valido ed efficace).
Avv. Emanuela Foligno