Mantenimento non versato ai figli, la Cassazione conferma la condanna penale al padre che ha a disposizione il denaro e non provvede a sostenere economicamente la prole (sez. VI, dep. 5 gennaio 2024, n. 462).
Il caso
L’inadempimento del padre nei confronti dei figli durava da svariati mesi, pur avendo l’uomo a disposizione una somma di oltre 200 mila euro incassata come risarcimento.
L’uomo viene ritenuto colpevole per la violazione degli obblighi di assistenza familiare sia in primo che in secondo grado.
Con sentenza del 16 dicembre 2022 la Corte di Appello di Ancona ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Urbino il 20 ottobre 2020, con cui l’uomo è stato condannato per il reato di cui all’art. 570 c.p., per mantenimento non versato ai figli.
Avverso la sentenza di appello, ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, che ha dedotto la trascuratezza da parte della Corte di Appello della circostanza che l’uomo difetterebbe di capacità economica e, quindi, verserebbe in una persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti; peraltro, non sarebbe sussistente l’elemento soggettivo del reato contestato.
Il giudizio di Cassazione
Il ricorrente ha reiterato censure già sollevate con l’atto di appello e correttamente respinte dalla Corte territoriale, che ha affermato che l’imputato aveva i mezzi economici necessari per adempiere agli obblighi inerenti alla propria qualità di genitore.
L’uomo è risultato avere sperperato una ingente somma di denaro, oltre 200mila euro, ricevuta a titolo di risarcimento, e dunque ben avrebbe potuto adempiere ai propri doveri di genitore.
È questa la ragione della condanna penale dell’uomo.
Nel ricorso in Cassazione, l’imputato sostiene, invece, la mancanza di capacità economica e la persistente e incolpevole indisponibilità economica. La S.C. respinge questa tesi viene ha dato atto che è stato appurato nei giudizi di merito, che l’uomo “aveva i mezzi economici necessari per adempiere agli obblighi inerenti alla qualità di genitore.
Infatti aveva ricevuto la somma di 220mila euro a titolo di risarcimento del danno”, somma che andava impiegata (anche) per fare fronte agli obblighi di contributo al mantenimento.
L’uomo, invece, ha consumato tutto l’importo ricevuto violando coscientemente i propri obblighi di assistenza familiare.
La Corte di Cassazione la conferma la condanna penale.
Avv. Emanuela Foligno






