Respinta la richiesta di revisione della condanna del padre per il mancato versamento dell’assegno di mantenimento mensile a favore dei figli

La Cassazione, con l’ordinanza n. 25593/2020 si è pronunciata sul ricorso di un padre che si era visto respingere la richiesta di revisione della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale per il delitto di cui all’art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare), commesso in danno dei figli minori per non aver corrisposto l’assegno di mantenimento  mensile di mille euro stabilito in sede di separazione personale.

L’istanza del ricorrente si fondava sulla dedotta inconciliabilità dei fatti accertati con la richiamata pronuncia con quelli stabiliti in altra successiva dello stesso Tribunale ed avente ad oggetto analoga imputazione, estesa, questa volta, anche alla posizione del coniuge separato e relativa a un periodo successivo. Con tale ultima decisione, infatti, il ricorrente era stato assolto per insussistenza del fatto a lui ascritto, avendo il giudice riconosciuto che, nonostante l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento, l’uomo aveva comunque “continuato a contribuire in altro modo al sostentamento dei propri figli”, come confermato dalle testimonianze rese da questi ultimi nel corso del dibattimento del secondo processo, secondo le quali il padre aveva assicurato dal momento della separazione che essi avessero da mangiare, vestiti, libri scolastici, qualche visita medica e la paghetta settimanale.

L’ordinanza declaratoria dell’inammissibilità dell’istanza di revisione, invece, evidenziava come le emergenze probatorie risultanti nel secondo giudizio dalla deposizione dei due figli fossero di fatto sovrapponibili a quanto riferito nel corso del primo giudizio dalla coniuge separata, la quale aveva espressamente riconosciuto che l’imputato, pur avendo omesso di versare l’importo mensile pari a 1.000 Euro stabilito per il mantenimento dei figli in sede di separazione, aveva nel tempo comunque provveduto “ogni tanto al vestiario dei figli, a pagare loro viaggi e altre spese voluttuarie”.

Sicché le testimonianze rese dai minori sarebbero state sprovviste del carattere di novità e avrebbero rappresentato la mera specificazione di un dato fattuale che era già stato acquisito e differentemente valutato dal primo giudice.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente ribadiva con unico motivo di ricorso  che il fatto posto a fondamento della sentenza di condanna – e cioè “il non aver assolto all’obbligo di mantenimento dei figli” – non potesse conciliarsi con i fatti stabiliti nella sentenza di assoluzione, in base alla quale egli aveva assolto agli obblighi di mantenimento “sin dal momento della separazione”.

I Giudici del Palazzaccio, tuttavia, hanno ritenuto le doglianze dell’uomo inammissibili. A detta della Cassazione, infatti, l’ordinanza impugnata rilevava puntualmente, senza che a ciò si contrapponesse specifica e contraria deduzione, che “il profilo relativo alle sporadiche contribuzioni del padre era già stato valutato nella sentenza di condanna e la diversa soluzione cui è pervenuta la successiva sentenza di proscioglimento non discende dall’accertamento di una diversa base fattuale, ma dalla diversa considerazione della valenza giuridica di quegli apporti, più o meno occasionali, sulla cui esistenza non vi è mai stato contrasto”.

Da escludere – conclude il Supremo Collegio – “che possa dar luogo a revisione la diversa qualificazione giuridica delle medesime condotte, o di condotte del tutto analoghe tenute nello stesso contesto operativo, da parte di due sentenze, non rappresentando a tal fine base valida il contrasto dedotto tra le valutazioni del materiale probatorio e non rispetto all’accertamento di fatti tra loro inconciliabili”.

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