La Corte di Cassazione fa il punto in merito alla manutenzione del manto stradale e le buche ribandendo i presupposti della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.
Nell’ordinanza n. 25146 del 2018 la Corte di Cassazione ha inteso ribadire i presupposti della responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. per quel che concerne la manutenzione del manto stradale.
La vicenda
Nel caso di specie, il conducente di un motociclo conveniva in giudizio il Comune di Palermo al fine di ottenere il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c..
Il soggetto, infatti, era caduto dal motociclo a causa di una buca presente sul manto stradale.
Quest’ultima, pur essendo di modeste dimensioni, non era stata segnalata.
Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo l’infondatezza della domanda attorea.
Lo stesso, per essere manlevato, ha chiesto di chiamare in giudizio l’azienda municipale addetta alla manutenzione delle strade.
Quest’ultima si è costituita insistendo anch’essa per il rigetto della domanda di parte attrice.
Il Tribunale ha dunque accertato e dichiarato la responsabilità solidale del Comune e dell’azienda municipale.
Contestualmente, è giunta la condanna al risarcimento dei danni per il solo ente comunale. In tal modo, è stata rigettata la domanda di rivalsa formulata da quest’ultimo.
In seguito, la parte soccombente ha proposto appello avverso la sentenza.
E, in particolare, lo ha fatto lamentando una erronea applicazione dell’art. 2051 c.c..
Inoltre, ha specificato la mancata dimostrazione del nesso causale tra la presenza della buca e la caduta del danneggiato.
Poi, la mancata considerazione della velocità di marcia tenuta dal conducente.
Infine, ha segnalato l’aver escluso la possibilità di rivalersi sull’azienda addetta alla manutenzione delle strade.
Il giudice di secondo grado però ha accolto solo in parte l’appello principale.
Si è confermato in particolare quanto statuito dal Tribunale in merito all’accertata responsabilità da cose in custodia (il manto stradale). Contestualmente, si è riconosciuto un concorso colposo del danneggiato, pari al 50%.
Ciò in quanto il soggetto aveva tenuto una velocità non adeguata allo stato dei luoghi.
Inoltre, si è stabilito che l’azienda municipale avrebbe dovuto mantenere indenne l’ente comunale, una volta terminata la procedura di amministrazione controllata cui era sottoposta.
Infatti, la sottoposizione di un ente ad una tale procedura nelle more di un giudizio non può infatti precludere la relativa prosecuzione così come lo stesso diritto di rivalsa.
Quest’ultimo – ricordano i giudici – trova fondamento nella delibera con cui il Comune ha affidato alla predetta azienda la vigilanza e la manutenzione delle vie della città.
Il danneggiato, attore in primo grado e appellato in secondo grado, ha dunque fatto ricorso in Cassazione.
Questi ha lamentato violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c.. In particolare, ha evidenziato la manifesta illogicità della sentenza nella parte in cui determina la percentuale del danno per concorso colposo in assenza di sicuri elementi di giudizio.
La Corte di Cassazione ha però dichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente al pagamento integrale delle spese di giudizio.
Hai avuto un problema simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o scrivi un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche:
INCIDENTE IN BICI PER UNA BUCA, RISARCIMENTO SOLO CON PROVA DI CAUSALITÀ




