Marciapiede privo di rivestimento: visibilità e onere della prova

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inciampato sul marciapiede

Una donna scivola e cade a causa del marciapiede privo di rivestimento. I Giudici di merito accertavano il concorso di colpa della donna nella misura del 70% e la Corte d’Appello conferma l’addebito di responsabilità (Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 12166/21del 7 maggio 2021)

La particolare vicenda trae origine da un marciapiede privo di rivestimento, in prossimità del lungomare e di un incrocio. Proprio nell’avvallamento, ovverosia nel dislivello, creato dalla mancanza di mattonelle la donna inciampava procurandosi lesioni.

La donna si spinge in Cassazione ove viene osservata la illogicità, considerato lo stato dei luoghi, della percentuale maggiore di responsabilità in capo al pedone.

La ricorrente osserva che i giudici di secondo grado hanno riconosciuto il danno cagionato da cosa in custodia e hanno affermato che la buca sul marciapiede costituisce un’insidia, in quanto non visibile dalla sua posizione all’angolo della strada, ma anziché ritenere il Comune quale esclusivo responsabile del sinistro per non aver fornito la prova liberatoria a suo carico, hanno ritenuto la danneggiata corresponsabile nella misura maggiore.

Deduce, in particolare, che “il custode è invero tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso. Il custode deve dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e deve anche dimostrare che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l’intervento riparatore dell’ente custode, e cioè allorquando, in caso di repentina e imprevedibile alterazione dello stato della strada e delle sue pertinenze, l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi». Invece, «il danneggiato è tenuto a provare l’evento dannoso e la sua derivazione dalla cosa: non anche l’insidia o il trabocchetto, né la condotta omissiva o commissiva del custode”.

Dal materiale fotografico prodotto si evince chiaramente che secondo la prospettiva visuale di chi svolta a destra, proprio come fatto dalla ricorrente, lo spigolo del fabbricato posto all’incrocio tra le due strade ostruisce fortemente la visibilità a coloro che devono svoltare in tale direzione.

In ciò si appalesa l’errore compiuto dai Giudici d’appello pugliesi che, pur avendo ravvisato non essere stata fornita dal Comune un prova liberatoria, anziché trarne la responsabilità esclusiva del Comune hanno ritenuto sussistente un concorso di colpa del 70 % della persona danneggiata.

I Giudici d’Appello non hanno tenuto in considerazione lo stato dei luoghi in concreto, così come aveva correttamente fatto il Giudice di primo grado.

I motivi di doglianza della danneggiata riguardano: illogica, apparente e, quindi, inesistente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione degli artt. 113, 114 c.p.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3; nonché illogica, apparente e, quindi, inesistente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 5; violazione degli artt. 2051, 1226, 1227 c.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 e violazione degli artt. 112, 115 c.p.c., in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4; nonché illogica, apparente e, quindi, inesistente motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 366 c.p.c., comma 5, n. 5.

Innanzitutto gli Ermellini ribadiscono che custodi sono tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione della cosa, in ragione della relativa disponibilità ed effettiva possibilità di controllo, cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza, in base ai quali sono tenuti ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto.

Ed ancora, al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, ex art. 14 C.d.S., gli enti proprietari sono tenuti a provvedere: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. Altresì precisandosi (comma 3) che per le strade in concessione i poteri e i compiti dell’ente proprietario della strada previsti dal C.d.S. sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.

In caso di sinistro avvenuto su strada, dei danni conseguenti ad omessa o insufficiente relativa manutenzione il proprietario, o il custode, risponde ex art. 2051 c.c., in ragione del particolare rapporto con la cosa che al medesimo deriva dalla disponibilità e dai poteri di effettivo controllo sulla medesima, salvo che dalla responsabilità presunta a suo carico esso si liberi dando la prova del fortuito.

Ergo, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione delle strade o di sue pertinenze invocando la responsabilità ex art. 2051 c.c., deve fornire la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto.

Ovverosia, il danneggiato deve dimostrare il verificarsi dell’evento dannoso e il rapporto di causalità con la cosa in custodia.

La norma disciplinante la materia, art. 2051 c.c., integra un’ipotesi di responsabilità caratterizzata da un criterio di inversione dell’onere della prova, imponendo al custode, presunto responsabile, di dare la contraria prova liberatoria del fortuito.

Il custode è investito di obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto), nonché in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Il custode, o proprietario, deve dimostrare di avere espletato con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti.

Altresì deve dimostrare, come più volte ribadito dalla giurisprudenza, che l’evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi. non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che abbia esplicato la sua potenzialità offensiva prima che, con la diligenza richiesta dallo specifico caso concreto, fosse possibile l’intervento riparatore dell’ente custode.

L’insidia o trabocchetto, quale figura sintomatica di colpa, è stata ritenuta segnare il limite dell’agire discrezionale della P.A., frutto dell’elaborazione giurisprudenziale “mediante ben sperimentate tecniche di giudizio, in base ad una valutazione di normalità, col preciso fine di meglio distribuire tra le parti l’onere probatorio” (v. Corte Cost., 10/5/1999, n. 156).

Ebbene, del tutto pacifico che l’insidia o trabocchetto determinante pericolo occulto non è elemento costitutivo dell’illecito aquiliano, in quanto non previsto dalla regola generale ex art. 2043 c.c., nè da quella speciale di cui all’art. 2051 c.c., che al fine di limitare le ipotesi di responsabilità ha finito per indebitamente gravare del relativo onere probatorio il danneggiato, con correlativo ingiustificato privilegio per la P.A. in contrasto con il principio cui risulta ispirato l’ordinamento di generale favor per il danneggiato, titolare della posizione giuridica soggettiva giuridicamente rilevante e tutelata invero lesa o violata dalla condotta dolosa o colposa altrui, che impone al relativo autore di rimuovere o ristorare, laddove non riesca a prevenirlo, il danno inferto.

L’insidia o trabocchetto può assumere, casomai rilievo quale esimente di responsabilità sul piano del fortuito, nell’ambito della prova da parte del custode di avere, con lo sforzo diligente adeguato alla natura della cosa e alle circostanze del caso concreto, adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale presenti per l’utente una situazione di pericolo occulto ed arrechi danno.

Per fornire la prova liberatoria è necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, solamente in quest’ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.

Ciò posto, la valutazione del rapporto tra la colpa del danneggiante e quella del danneggiato, ai fini della determinazione della misura del concorso di colpa ex art. 1227 c.c., comma 1, costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità in presenza di congrua motivazione.

Ebbene, la Corte di merito ha disatteso i suddetti principi, accertato che la donna “mentre percorreva a piedi , giunta all’incrocio svoltava sulla destra ed inciampava, rovinando al suolo, a causa di una buca presente sul marciapiede, proprio in prossimità dell’incrocio.

L’Appello, nel riformare la sentenza di primo grado, ha precisato che “la buca si trovava proprio all’incrocio ed era coperta, secondo la prospettiva visuale di chi svolta a destra, dallo spigolo del fabbricato posto all’incrocio tra le due strade”, sottolineando altresì che “anche se quella che è stata, in maniera enfatica, definita una buca, è una parte di marciapiede priva di mattonelle di copertura non particolarmente profonda, è pur vero che rappresenta un’insidia non perfettamente visibile per chi si accinge a svoltare sulla via , come risulta abbia fatto l’appellante”.

Correttamente la Corte territoriale ha inquadrato la disciplina per la responsabilità da custodia, e altrettanto correttamente ha ritenuto non fornita la prova liberatoria da parte del Comune, ma anziché trarre da ciò la esclusiva responsabilità ha ritenuto, errando un concorso di colpa in capo al pedone danneggiato.

Quindi, una volta accertato che il danno evento è derivato dalla cosa, non risulta dalla Corte di merito spiegato come, pur trovandosi la buca proprio all’incrocio, e coperta in base alla prospettiva visuale di chi svolta a destra, dallo spigolo del fabbricato posto all’incrocio tra le due strade, essa sia stata considerata “non perfettamente visibile”.

Oltretutto, è del tutto immotivata la percentuale di concorso di colpa posto a carico del Comune nella misura del 30% e della danneggiata nel 70%.

Per tali ragioni la motivazione dell’impugnata sentenza non raggiunge il limite del necessario minimo costituzionale, risultando meramente apparente.

Concludendo, il ricorso della donna viene accolto e la decisione d’Appello viene cassata con rinvio alla Corte di Bari in diversa composizione.

Avv. Emanuela Foligno

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