Cattiva gestione delle strade e responsabilità per cose in custodia

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Buca aperta sul manto della strada comunale

Il danneggiato non è stato prudente, essendo il fatto lesivo avvenuto in pieno giorno ed essendo la buca situata al centro della larga carreggiata perfettamente visibile (Tribunale di Crotone, Sentenza n. 686/2021 del 26/07/2021 RG n. 1785/2020)

Viene proposto appello contro la sentenza del Giudice di Pace di Crotone n. 462/2020, esponendo: di avere convenuto in giudizio il Comune per i danni derivanti da lesione, subiti in conseguenza di un sinistro avvenuto il 23.4.2015 a causa della cattiva gestione delle strade.

Il danneggiato si trovava a percorrere a piedi la via Vittorio Emanuele, quando, giunto in corrispondenza del civico 10, cadeva per terra a causa della presenza di una buca scoperta e non segnalata.

Il Giudice di Pace rigettava la domanda e compensava le spese di lite.

L’appellante ritiene la decisione ingiusta in quanto i testimoni sentiti confermavano le circostanze di fatto e la presenza della buca non segnalata.

Si costituisce in giudizio il Comune eccependo preliminarmente la nullità o inesistenza della notifica in quanto effettuata personalmente alla parte e non al procuratore costituito in primo grado; l’inammissibilità dell’appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito chiedendo il rigetto dell’appello.

Il tribunale ritiene il gravame infondato.

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall’art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica, uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario.

Funzione della norma è, d’altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d’uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario, o chi si trova con essa in relazione diretta.

Invero, la responsabilità ex art. 2051 c.c. si fonda sul rapporto di custodia, cioè sulla relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa (come il proprietario, il possessore, o anche il detentore) e che, con specifico riferimento alle strade, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere”.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del custode (che è irrilevante), bensì al profilo causale dell’evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità.

L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.

Con riferimento, poi, alla responsabilità della P.A. sui beni di sua proprietà, ivi compresa la gestione delle strade, va ribadito che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.

Ciò posto, i tratti salienti della responsabilità ex art. 2051 c.c. sono dunque costituiti:

– sul piano causale – dalla derivazione del danno da una situazione di pericolo connessa in modo immanente alla res e – sul versante soggettivo dell’imputazione della responsabilità – dall’esistenza di un potere di fatto sulla res che consenta di intervenire per impedire o rimuovere le anzidette situazioni di pericolo, potere che dev’essere effettivo, ossia tale da consentire concretamente l’effettuazione di interventi di controllo e manutenzione volti ad inibire gli effetti pericolosi.

– la previsione di un regime di imputazione della responsabilità più gravoso, che si sostanzia in una presunzione di responsabilità superabile soltanto con la prova del caso fortuito.

I Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto a mente del quale il proprietario di una strada non è responsabile, ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., degli infortuni occorsi ai fruitori di quest’ultima, ove sia provata l’elisione del nesso causale tra la cosa e l’evento, quale può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell’eventualità di accadimenti imprevedibili ed ascrivibili al fatto del danneggiato stesso – tra i quali una sua imperizia o imprudenza – o di terzi.

Il Giudice di Pace correttamente ha concluso che sulla base dell’istruttoria compiuta in primo grado, consistita in valutazione delle prove documentali (fotografie dello stato dei luoghi) e prova per testi, nessuna responsabilità per il danno occorso all’attore può essere addebitabile al Comune.

Il primo Giudice ha rilevato che l’attore evidentemente non ha usato il bene pubblico – la strada comunale – con la necessaria prudenza, essendo il fatto lesivo avvenuto in pieno giorno ed essendo la buca situata al centro della larga carreggiata, dovendosi pertanto l’attore avvedere della presenza di una buca sulla strada.

Inoltre, la buca non era sul marciapiede, ma sulla carreggiata, parte della strada che i pedoni utilizzano solo per attraversare, ed è massima di comune esperienza quella secondo cui il pedone quando attraversa la carreggiata deve usare un’attenzione maggiore di quella che gli è richiesta quando è sul marciapiedi .

Per tali ragioni la decisione di primo grado viene confermata e le spese processuali seguono la regola della soccombenza.

Avv. Emanuela Foligno

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