L’utente della strada deve controllare la strada percorsa e valutare gli ostacoli anche in applicazione del principio di autoresponsabilità (Tribunale di Rieti, Sentenza n. 547/2021 del 19/10/2021-RG n. 716/2016-Repert. n. 1014/2021 del 19/10/2021)

L’attore cita a giudizio il Comune per la caduta avvenuta causata dalla presenza di graniglia e materiale sabbioso sulla strada.

Secondo le deduzioni dell’attore tale materiale proveniva da una baracca sita all’interno della piazza da svariato tempo per i lavori di rifacimento delle facciate da parte del Comune.

Il Comune contesta la domanda ed evidenzia come non vi sia prova del fatto storico allegato, oltre che del nesso causale.

Il Tribunale ritiene la domanda infondata.

Viene evidenziato che in caso di danni cagionati a terzi da beni di notevoli dimensioni, ovvero oggetto di uso generale e diretto da parte dei cittadini, e che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile, vi sono vivaci dibattiti dottrinali e contrasti giurisprudenziali.

Da un lato, infatti, viene sostenuto che l’art. 2051 c.c. non troverebbe applicazione, considerato che, in simili ipotesi, la Pubblica Amministrazione non sarebbe in grado di compiere su detti beni l’effettivo controllo che la norma necessariamente presuppone.

Dall’altro lato, invece, si pone l’orientamento opposto, alla stregua del quale l’art. 2051 c.c. potrebbe e dovrebbe trovare applicazione anche in tema di danni cagionati da beni pubblici di rilevanti dimensioni ovvero soggetti ad uso generale, considerata l’innegabile assenza di indici rivelatori di una peculiarità di trattamento da riservare alla Pubblica Amministrazione, quando questa rivesta la qualità di custode di una cosa.

La combinazione delle tre caratteristiche della demanialità o patrimonialità del bene, dell’uso diretto dello stesso da parte della collettività, nonché della sua estensione, non sono circostanze automaticamente idonee ad escludere l’astratta applicabilità dell’art. 2051 c.c., bensì devono intendersi come circostanze che, in ragione delle implicazioni che determinano sull’espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono rilevare ai fini dell’individuazione del caso fortuito e, quindi, dell’onere che la Pubblica Amministrazione, una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l’esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità.

Le peculiarità vanno individuate nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode, o che si tratti, invece, di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d’olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).

Ebbene, l’applicazione dell’art. 2051 c.c. non esime il danneggiato dalla prova del nesso causale e del fatto storico e, nel caso concreto, non vi è idonea prova dell’esatta dinamica del sinistro.

Il teste ha confermato, genericamente, che l’attrice è caduta a terra a causa della presenza della graniglia e del materiale sabbioso sulla strada, però non si desume in modo chiaro e circostanziato l’esatta dinamica del sinistro, ossia le modalità della caduta e il punto in cui sarebbe avvenuta la caduta.

Per quanto riguarda l’esistenza del pericolo, costituito dal materiale sdrucciolevole presente sul suolo, esigeva una condotta avveduta da parte dell’attrice.

La danneggiata non ha fornito la prova della non visibilità della graniglia, tenuto conto che l’incidente si è verificato nel mese di ottobre, di mattina e quindi in condizioni di luce molto favorevoli, che consentivano di vedere distintamente la presenza di difformità del manto stradale.

Inoltre, l’attrice ha dichiarato di abitare nella parte opposta della strada, rispetto al punto in cui è caduta.

Tali circostanze circostanze inducono a ritenere che il danno non sia eziologicamente riconducibile alla presenza della graniglia in sè, ma al comportamento colposo dell’attrice che, mentre attraversava la piazza avrebbe potuto evitare la caduta, o quantomeno tenere una condotta tale da rendere meno dannoso l’impatto.

Il comportamento colposo del soggetto danneggiato nel servirsi della strada esclude la responsabilità della P.A., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso.

L’evento si sarebbe determinato per la presenza di graniglia e materiale sabbioso del medesimo colore della pavimentazione, e dunque invisibile e impercettibile, proveniente da una baracca provvisoria sita in prossimità del luogo dell’infortunio sita all’interno della piazza da svariato tempo e, dunque, non per le condizioni della piazza in sé.

Non vi sono elementi per discorrere di insidia nella piazza riconducibile al controllo del custode, la caduta dell’attrice integra l’ipotesi del caso fortuito.

Viene osservato che in alcuni casi la cosa svolge solo il ruolo di occasione dell’evento che in realtà è provocato da una causa estranea alla cosa e che ben può essere lo stesso comportamento del danneggiato. In tali casi si verifica il cosiddetto fortuito incidentale che è idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.

La prova testimoniale non è sufficiente a dimostrare la fondatezza della domanda, anche in ragione della mancata adozione, da parte del danneggiato, delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe a quelle di verificazione del sinistro ed atte ad evitare l’evento lesivo in concreto verificatosi.

L’utente della strada deve svolgere quantomeno un minimo controllo della via percorsa, con conseguente valutazione degli ostacoli che si presentano sulla strada e dunque anche del materiale ivi presente, che deve necessariamente indurre il passante a prestare attenzione anche in applicazione del principio di autoresponsabilità .

La domanda viene rigettata.

Avv. Emanuela Foligno

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