Minorenne imputato e condannato alla pena di sei di reclusione ed Euro ottocento di multa per i reati di detenzione finalizzata allo spaccio di 13,04 grammi di hashish (ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.)
All’esito del giudizio di merito (celebratosi con rito abbreviato), la difesa aveva presentato ricorso per Cassazione facendo valere la nullità insanabile dell’udienza preliminare e di tutti gli atti successivi, derivante dall’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza al padre del ragazzo, esercente la potestà genitoriale sul minorenne.
Il giudice di merito, pur avendo riconosciuto tale omissione, aveva ritenuto ugualmente sanato il vizio processuale, dal momento che vi era stata richiesta di giudizio abbreviato e l’avviso di udienza preliminare era stato notificato alla madre.
Il giudizio della Cassazione
Secondo i giudici della Cassazione, il ricorso, sebbene fondato in ordine al riconoscimento della penale responsabilità del minore in relazione ai reati a lui ascritti, doveva intendersi, al contrario, manifestamente infondato quanto all’asserita nullità dell’udienza preliminare, posto che l’omessa notifica del decreto di citazione ad entrambi i genitori del minore non è causa di invalidità (Sez. 6, Sentenza n. 2984 del 29/11/2001).
A tal proposito, è stato più volte ribadito che è sufficiente l’avviso a uno solo dei genitori esercenti la potestà per garantire l’assistenza psicologica voluta dalla legge a tutela delle persone minori, (Sez. 2, n. 9806 del 7/05/1984) e che la notifica dell’avviso alla genitrice è sufficiente spettando anche ad essa la potestà sul minore (Sez. 2, n. 11248 del 8/10/1983).
Nel caso in esame, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza preliminare era stata regolarmente effettuata alla madre, esercente la potestà genitoriale, con la quale, peraltro, l’imputato conviveva.
Sul punto, pertanto, il ricorso aveva colto nel segno e andava accolto.
La Redazione Giuridica
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