Gli Ermellini hanno ritenuto la condotta del ricorrente idonea a configurare il reato, essendosi sviluppata in arco di tempo non minimo e con modalità articolate e preoccupanti, così da far permanere un senso di malessere alla persona offesa

Suonare ripetutamente il campanello delle vicina può costare una condanna per il reato di molestia o disturbo alle persone. E’ quanto accaduto a un uomo, condannato dai giudici di merito per aver utilizzato in maniera incontrollata il campanello dell’appartamento di una donna, ponendo la sua vittima in una ‘condizione di disagio’ e ‘alterandone le normali condizioni di tranquillità’. Al soggetto il Tribunale aveva inflitto un’ammenda  di 300,00 euro, oltre al pagamento delle spese processuali, al versamento di 500 euro alla donna, a titolo di risarcimento danni, oltre alla rifusione delle spese di costituzione della stessa parte civile.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso presentato dal soggetto, con la sentenza n. 26336/2017, ha rigettato l’impugnazione della sentenza di secondo grado. Gli Ermellini hanno ritenuto la condotta del ricorrente idonea a configurare il reato, essendosi sviluppata in arco di tempo non minimo e con modalità articolate (sia mediante l’insistente suono del campanello dell’abitazione, sia mediante la rottura di diversi vasi con fiori) e non poco preoccupanti, così da far residuare anche un perdurante senso di malessere alla persona offesa.
La Suprema Corte, inoltre, ha respinto la doglianza del ricorrente secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di valutare, per escluderlo, il presupposto della pubblicità del luogo, richiesto dall’articolo n. 660 del codice penale, non potendo qualificarsi come luogo pubblico il pianerottolo della casa della vittima.
A tal proposito i Giudici del Palazzaccio hanno chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di molestie o disturbo, un luogo può considerarsi come aperto al pubblico quando ad esso possono accedere tutti in determinati momenti o anche quando può accedervi una categoria di persone che abbia determinati requisiti, con la conseguenza che è possibile far rientrare in tale nozione anche l’androne di un palazzo, la scala comune a più abitazioni e, allo stesso modo, il pianerottolo dove nel caso esame si era consumata la condotta dell’imputato.

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