L’illecito rappresenta una specificazione del divieto di agire intenzionalmente a danno altrui

In mancanza della volontà di danneggiare il lavoratore non si può parlare di mobbing. Lo ha chiarito il Tribunale Udine, che ha rigettato, con la sentenza n. 51/2017, il ricorso di un neurochirurgo contro l’Azienda sanitaria di appartenenza.
Il medico aveva denunciato una serie di condotte mobbizzanti da parte del primario e della struttura; tra queste il mancato finanziamento di studi, la perdita di responsabilità nel reparto, il mancato rinnovo di un incarico in chirurgia e il trasferimento ad altra unità.
L’Asl, tuttavia, aveva sottolineato dal suo canto che ognuna di quelle scelte era stata motivata dall’opportunità e dall’applicazione regolare delle norme. I colleghi del camice bianco, inoltre, avevano testimoniato che il ricorrente, con i suoi comportamenti,  avevano generato un clima di sfiducia e conflitto irreversibile con tutti, da cui erano derivati i provvedimenti adottati dalla direzione sanitaria con l’obiettivo di assicurare la concreta funzionalità della struttura.
Il Tribunale ha quindi ritenuto infondate le doglianze del ricorrente. Nel caso esaminato, secondo il Giudice non era possibile ravvisare gli estremi di una condotta vessatoria da parte del responsabile del reparto, suscettibile di essere ascritta nell’ambito del ‘mobbing’.
Tale fattispecie, infatti, può ritenersi sussistente solamente qualora risulti che l’unica ragione della condotta datoriale sia quella di procurare un danno al lavoratore, mentre in caso contrario va esclusa, “indipendentemente dall’eventuale prevedibilità ed occorrenza in concreto di effetti simili o altrimenti sovrapponibili”.
Il mobbing, infatti, precisa il Tribunale, “rappresenta una specificazione del divieto – costituente canone generale dell’ordinamento giuridico e fondamento della exceptio doli generalis – di agire intenzionalmente a danno altrui, per cui devono necessariamente essere escluse dall’orbita della fattispecie tutte quelle vicende in cui fra datore di lavoro e lavoratore si registrano semplicemente posizioni divergenti o perfino conflittuali, affatto connesse alla fisiologia del rapporto di lavoro”.
 

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui