La morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione
La vicenda
La corte di appello di Bologna, aveva confermato la sentenza di condanna di due imputati per il delitto di rapina aggravata ai danni di agenzie bancarie .
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori dei due imputati, i quali lamentavano, tra gli altri motivi, l’illegittima acquisizione della consulenza antropometrica del PM a firma di un perito, nel frattempo deceduto e dunque, non escusso nel contraddittorio di primo grado, attesa la ripetibilità dell’atto.
I due imputati contestavano inoltre, la mancata rinnovazione dibattimentale finalizzata all’acquisizione della consulenza di parte a firma di altro perito, svoltasi successivamente al giudizio di primo grado, e peraltro, di segno opposto a quella del c.t. del PM.
Le letture consentite in dibattimento
Secondo il recente orientamento giurisprudenziale, in tema di letture dibattimentali, la morte del consulente tecnico nelle more del giudizio costituisce una circostanza imprevedibile che consente, ai sensi dell’art. 512 c.p.p., l’acquisizione al fascicolo del dibattimento della sua relazione.
Invero, l’art. 512 c.p.p., rubricato “lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione”, prevede che, a richiesta di parte, sia data lettura degli assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell’udienza preliminare, quando, per fatti e circostanze imprevedibili, ne sia divenuta impossibile la ripetizione.
E la sopravvenuta morte del dichiarante costituisce per definizione un evento tale da impedire la ripetizione del suo contributo conoscitivo, ovvero, nel caso del consulente tecnico, dell’attività compiuta nel corso del procedimento penale.
La Corte di Cassazione (Seconda Sezione sentenza n. 28503/2019) ha pertanto, ritenuto la doglianza difensiva infondata e priva di pregio.
Ai fini dell’operatività del peculiare meccanismo acquisitivo delineato dall’art. 512 c.p.p., assume rilievo, infatti, non tanto la tipologia dell’accertamento tecnico compiuto, cioè se ripetibile o meno, ma la provenienza dello stesso da un soggetto la cui morte preclude la possibilità di rinnovare la specifica attività tecnica compiuta nell’ambito del procedimento penale, attività i cui esiti, anche dopo l’acquisizione dell’atto in cui sono cristallizzati e al di là dell’impossibilità di interloquire con l’autore dell’accertamento svolto, ovviamente non si sottraggono al confronto con prospettazioni diverse, nell’ambito della normale dialettica dibattimentale.
Ricorso inammissibile
Il ricorso era in ogni caso inammissibile, posto che la prova di cui i ricorrenti lamentavano l’inutilizzabilità non aveva avuto incidenza esclusiva nel giudizio di colpevolezza. Ed invero, Secondo il costante orientamento di questa Corte allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta “prova di resistenza” essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l’espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014).
La redazione giuridica
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