Mancata prova del legame affettivo tra nonno e nipote: niente risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale per la morte del prossimo congiunto

La vicenda

All’esito di un incidente stradale occorso nel febbraio del 2009 perdeva la vita una giovane cittadina rumena.
Instaurato il processo di responsabilità civile si costituiva il nonno della vittima, il quale domandava il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso della propria discendente.
Ma sia in primo grado che in appello la sua istanza veniva respinta. Ed invero, a detta dei giudici milanesi, non era stata raggiunta la prova dell’intensità del vincolo affettivo tra nonno e nipote (non conviventi), necessaria a giustificare la richiesta di risarcimento dei danni.

Ebbene, tale decisione è stata confermata anche dai giudici della Suprema Corte di Cassazione.

Nella specie, la Corte di appello aveva espresso le ragioni della adottata decisione, con argomentazioni logicamente conciliabili, non perplesse ed obiettivamente comprensibili. (…)
Dopo avere correttamente chiarito che, anche a prescindere dalla convivenza, l’esistenza eli un precedente intenso vincolo affettivo tra nonno e nipote può essere provato in altro modo, ha poi precisato che, nel caso di specie, l’attore aveva solo allegato (e, peraltro, non provato), unicamente l’appartenenza di entrambi alla medesima religione ortodossa e la frequenza tra gli stessi di contatti telefonici; elementi ritenuti dalla Corte, non idonei a considerare provata l’esistenza di un intenso rapporto affettivo tra il nonno e la nipote.
Al riguardo i giudici della Cassazione hanno ritenuto corretta anche la decisione del Tribunale di primo grado di non ammettere la richiesta prova per testi (reiterata anche in appello), volta a provare da quanto tempo la nipote si trovasse in Italia e se sussistessero ancora rapporti con i familiari in Romania, trattandosi di circostanze inidonee a provare la particolare intensità del vincolo affettivo tra l’istante e la vittima dell’incidente stradale.
Nessuna violazione di legge avevano, dunque, commesso i giudici di merito in ordine alla ritenuta mancanza di prova (implicitamente anche presuntiva) della sussistenza tra nonno e nipote di un intenso vincolo affettivo ed anzi il ricorso era inammissibile perché volto ad ottenere una diversa ricostruzione del fatto quale esito dei pretesi ragionamenti presuntivi.

La redazione giuridica

 
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